Sezioni
Edizioni locali
Blog
mercoledì 19 agosto 2020 | 07:20
Economia e Lavoro

Dl Agosto, tutte le misure per imprese e lavoratori nel vademecum di Confindustria - Notizie

La principale associazione datoriale ha diffuso una nota di commento all’ultimo decreto legge con cui Palazzo Chigi ha promosso i nuovi interventi per fronteggiare la crisi economica

Confindustria ha redatto e diffuso tra le imprese associate una dettagliata nota di commento al Dl Agosto, con cui il Governo ha adottato nuove misure di contrasto alla crisi economica innescata dalla pandemia. Il documento, pur esprimendo ovviamente il punto di vista degli industriali italiani, offre un’utile sintesi delle singole misure. Ecco il testo integrale della nota:

Premessa e valutazione d'insieme

Il decreto-legge contenente misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto) è in vigore dal 15 agosto. Il nuovo provvedimento, che fa seguito allo scostamento di bilancio deliberato dal Parlamento lo scorso 29 luglio, contiene ulteriori misure emergenziali che, guardando ai principali capitoli, sono raggruppabili intorno a tre ambiti:

 

Al pari dei precedenti, il provvedimento (che è composto da 115 articoli) si concentra dunque su interventi volti a fronteggiare la crisi in atto, mentre continua a non intravedersi una linea di rilancio strutturale degli investimenti, pubblici e privati.

Rispetto alle proposte di Confindustria, si rileva l’assenza di alcune misure prioritarie (es. cedibilità credito d’imposta 4.0, possibilità di modifica dei piani di ammortamento e recupero dell’IVA sui crediti non riscossi). Al contrario, è accolta la proposta di Confindustria di introdurre una procedura per la rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni più flessibile e meno onerosa rispetto al passato. Accolte anche le proposte di Confindustria riguardanti alcuni importanti rifinanziamenti (Fondo di Garanzia PMI, IPCEI, automotive, contratti di sviluppo), nonché la proroga della moratoria di legge per i debiti bancari delle PMI.

In sintesi, pur non discostandosi dai precedenti più prossimi (DL Cura Italia, Liquidità e Rilancio), sia in termini di impostazione - vista la frammentazione delle misure su numerosi capitoli - sia rispetto alle finalità ultime - considerata l’assoluta prevalenza di misure “assistenziali” su quelle strutturali - emergono alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese, sebbene parziali e non del tutto coerenti con le proposte formulate da Confindustria.

Di seguito una prima sintesi delle principali misure.

 

Misure in tema di lavoro

In materia di integrazione salariale, il nuovo decreto-legge prevede che i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga Covid per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane; inoltre, è previsto che per tali ulteriori settimane debba essere versato un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Al contempo, il DL precisa che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nuove 9 settimane.

Inoltre, il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2020 il blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (su cui v. infra).

Il blocco non si applica - oltre che al personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore - anche nelle seguenti fattispecie:

 

Al riguardo, come più volte evidenziato da Confindustria e come è stato osservato dall’OCSE e da numerosi commentatori, la proroga del divieto di licenziamento ex lege rappresenta un ostacolo per le ristrutturazioni d’impresa e i nuovi investimenti e, dunque, per la nuova occupazione. Pertanto, si tratta di un blocco che non ha più ragione d’essere in questa fase, che dovrebbe invece essere dedicata alla ripresa. In ogni caso, il perdurare del divieto deve essere accompagnato dalla simmetrica concessione della cassa integrazione per tutti e senza oneri aggiuntivi.

 

Il DL prevede inoltre che, in via eccezionale e al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, ai datori di lavoro privati che non richiedono l’accesso ai nuovi strumenti di integrazione salariale e che abbiano già fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi. L’esonero in esame può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Ai datori di lavoro che, ricorrendone i presupposti, accedono all’esonero si applicano i richiamati divieti di licenziamento previsti per il periodo di fruizione di tale “beneficio”. Occorre però precisare che l’esonero è subordinato all’autorizzazione della UE.

 

Sullo stesso tema, il decreto prevede che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivamente all’entrata in vigore del decreto. La misura non si applica ai contratti di apprendistato, né ai lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. Inoltre, è previsto che il beneficio è riconosciuto nei limiti di spesa di 371 milioni per il 2020 e 1,024 miliardi per il 2021.

 

Tale esonero è riconosciuto, con le medesime modalità e nello stesso arco temporale, sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Ancora in tema di esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi INAIL), il DL introduce un’agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e in Umbria nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea (nel rispetto delle condizioni del Temporary Framework sugli aiuti di Stato). Gli oneri a carico del bilancio dello Stato ammontano a 914,3 milioni di per l’anno 2020, a 573,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 72,2 milioni di euro per l’anno 2023. L’obiettivo è di rendere strutturale la misura per tutto il periodo 2021-2029, sempre previa verifica di ammissibilità della Commissione europea, nell’ambito degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un intervento che può avere una sua fondata motivazione per assistere in via straordinaria e limitata le imprese operanti nelle regioni svantaggiate a uscire dalla crisi economica prodotta dall’emergenza sanitaria, ma che presenta anche evidenti criticità in una prospettiva strutturale, non solo riguardo l’ammissibilità alla disciplina del TFUE sugli aiuti di Stato, ma anche riguardo l’efficacia nell’attrazione di investimenti.

 

Con riferimento ai contratti a termine, il DL interviene sull’art. 93 del DL Rilancio con alcune modifiche. In particolare, prevede che, in deroga all’art. 21 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, co. 1, del citato decreto legislativo. Inoltre, viene abrogata la disposizione del DL Rilancio secondo cui il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, doveva essere prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

 

Il provvedimento prevede anche una misura per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: a questi soggetti è riconosciuta un’indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro.

 

Rifinanziamento di misure a sotegno delle imprese

È previsto il rifinanziamento di una serie di misure a sostegno delle imprese, vale a dire:

 

Misure fiscali 

Quanto al capitolo fiscale, non è stata recepita la proposta di Confindustria in tema di recupero dei crediti IVA non riscossi: la norma, presente nelle prime bozze, non è stata riproposta nel testo pubblicato del DL. L’auspicio è che possa essere reintrodotta in sede di conversione, al fine di ripristinare la disciplina di emissione delle note di credito, volta a consentire il recupero dell’IVA sui crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e mai entrata in vigore a causa della completa inversione di marcia operata dalla Legge di Bilancio dell’anno successivo. Merita ricordare che la proposta avanzata da Confindustria mira anche ad introdurre la possibilità di recuperare l’IVA sui crediti di modesta entità, laddove l’inesigibilità si rilevi da elementi di certezza (scadenza del termine del pagamento da oltre 6 mesi). Viene, invece, positivamente disposta la rimodulazione dei versamenti di imposte e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi: il 50% degli importi sospesi dovrà essere versato nel corso del 2020, a partire dal 16 settembre in 4 rate mensili; il restante 50%, invece, sarà versato in 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

 

Solo per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale - i c.d. ISA - nonché per i c.d. forfettari che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, viene prorogato al 30 aprile 2021, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap.

 

Il DL proroga poi fino al 15 ottobre la sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall’art. 152 del DL Rilancio. Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall’art. 153 del DL Rilancio.

 

Viene altresì sospesa la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2020 da strutture ricettive, alberghi, campeggi e b&b, oltre che stabilimenti balneari. La misura è estesa anche alle fiere e ai cinema e teatri, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. Per cinema e teatri la sospensione, previa autorizzazione comunitaria, riguarda anche l’imposta dovuta per il 2021 e il 2022.

 

Sempre con riguardo alle misure di esonero dal versamento dei tributi, il DL proroga l’esenzione dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).

 

Nel perimetro degli interventi a sostegno della domanda, il decreto introduce un contributo a fondo perduto per imprese della ristorazione “per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio”. Il beneficio è erogato nei limiti del regolamento de minimis e alla misura vengono destinati 600 milioni di euro.

 

Al contempo, viene previsto un contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali operanti nei centri storici delle principali città turistiche. A tale misura sono destinati 500 milioni di euro.Le imprese della ristorazione possono fruire soltanto di uno dei due contributi sopradescritti.

 

Il DL contiene una misura sulla rivalutazione dei beni d’impresa che muove nella direzione indicata da Confindustria. In particolare, si prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività di impresa. Opportunamente, e conformemente a quanto richiesto da Confindustria, si specifica che la rivalutazione potrà riguardare singoli beni e non categorie omogenee come ordinariamente previsto.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% sia per i beni ammortizzabili sia per quelli non ammortizzabili. Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in 3 rate di pari importo, la prima da versare entro il termine per il saldo delle imposte sul reddito relative al periodo in cui viene eseguita la rivalutazione e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Molto opportunamente, si prevede, inoltre, che il versamento dell’imposta sostitutiva possa essere eseguito anche ricorrendo al meccanismo della compensazione orizzontale.

 

Considerata la misura assai ridotta dell’imposta sostitutiva di affrancamento dei maggior valori, si prevede che, in caso di cessione dei beni (o di assegnazione ai soci, o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) nei tre esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si abbia riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Pur comprendendo le ragioni di tale previsione, tuttavia, proprio in ragione del fatto che la delineata disciplina di rivalutazione ai fini fiscali non è gratuita, sarebbe stato più coerente prevedere, in tali ipotesi, il recupero dell’imposta sostitutiva versata.

 

Da ultimo, si dispone che il saldo attivo di rivalutazione potrà essere affrancato mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 10% da corrispondere con le stesse modalità del versamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

Inoltre, il DL proroga di un mese il credito d’imposta locazioni (ex art. 28 del DL Rilancio) ed estende l’accesso, indipendentemente dal limite dimensionale di 5 milioni di euro, alle imprese termali (oltre a quelle alberghiere, agrituristiche, alle agenzie di viaggio e tour operator, già incluse nella deroga dimensionale).

Viene reintrodotto per il 2020 e il 2021 il credito d’imposta per riqualificazione delle strutture turistico-ricettive (regolato dall’art. 10 del DL 83/2014) in misura pari al 65% delle spese agevolabili. L’ambito soggettivo è esteso alle strutture agrituristiche, termali e ricettive all’aria aperta. La misura è finanziata per 180 milioni di euro l’anno.

Con una modifica alla disciplina dei superbonus 110% (art. 119 del DL Rilancio) vengono inclusi nel novero agevolabile gli interventi su immobili di categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

 

È introdotto un credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, per un minimo di 10 mila euro, nei confronti di leghe sportive nazionali e squadre professionistiche e non iscritte al CONI e operanti in discipline olimpiche. L’incentivo, in de minimis, è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. I soggetti che ricevono gli investimenti devono avere ricavi prodotti in Italia tra 200 mila e 15 milioni di euro.

 

Infine, anche se solo per il periodo di imposta 2020, viene raddoppiato - passando da 258,23 a 516,46 euro - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’impresa ai propri dipendenti che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore. Si tratta di una disposizione utile, anche se opera su un piano diverso rispetto alla richiesta, avanzata da Confindustria, di detassare i sussidi occasionali erogati ai dipendenti (quali, ad esempio, integrazioni alla CIG, una tantum mensili, gratifiche straordinarie, sussidi economici in caso di quarantena del dipendente o di un familiare, una tantum in caso di ricovero, etc.).

 

Bilanci e investimenti degli Enti locali 

Molte disposizioni del provvedimento sono destinate a compensare le perdite di bilancio e a finanziare gli investimenti degli enti locali, anche rimodulando e ampliando temporalmente la disponibilità delle risorse di diversi fondi precedentemente istituiti.

Riguardo i bilanci degli enti locali, si dispone un finanziamento di 1,67 miliardi di euro per il 2020, di cui 1,22 miliardi a favore dei Comuni e 450 milioni a favore di Province e Città Metropolitane, portando la dotazione complessiva del Fondo destinato al ripiano delle perdite di gettito complessivamente a 4,97 miliardi, di cui 4,02 a favore dei Comuni e 950 milioni a beneficio di Province e Città Metropolitane.

 

In tema di investimenti degli enti locali, sono previste numerose misure di rifinanziamento:

 

Viene infine esteso il termine per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA diversi da quelli sanitari previste dal DL Rilancio. In dettaglio, considerato che residuano ancora risorse rispetto a quelle destinate a tale intervento, le PA che non abbiano già ottenuto anticipazioni potranno chiederle tra il 21 settembre e il 9 ottobre 2020. Le anticipazioni saranno concesse entro il 23 ottobre 2020 e potranno essere utilizzate anche per il rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni delle banche.

 

Trasporti

Per il settore dei trasporti e della mobilità, sono previste misure destinate soprattutto a incentivare l’acquisto di veicoli a basse emissioni e a compensare le perdite subite dalle imprese di trasporto passeggeri.

Riguardo agli incentivi al rinnovo del parco veicolare e agli investimenti delle imprese di trasporto, oltre ai già richiamati incrementi e rifinanziamenti del Fondo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, elettrici e ibridi, nonché dei contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, il DL dispone uno stanziamento di 53 milioni di euro per il 2020 per gli investimenti sostenuti dalle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada non soggetti ad obbligo di servizio pubblico.

 

Riguardo alle misure compensative e di indennizzo, il provvedimento prevede:

 

Altre misure

Si prevede che, al fine di sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società pubbliche, con decreto del MEF, possa essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro in conto capitale per l’anno 2020. La norma sembra destinata a consentire un nuovo intervento relativo a MPS.

 

Il DL interviene anche sulle disposizioni (ancora da attuare) della Legge di Bilancio 2020 che, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, hanno previsto un rimborso in denaro alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi (cashback). È previsto che il MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani disposizioni attuative per stabilire le condizioni e le modalità attuative della misura, inclusi i criteri per l’attribuzione del rimborso (anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti), gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini del rimborso. Alla misura vengono destinate risorse aggiuntive pari a 1,75 miliardi di euro per il 2021 (che si aggiungono alle risorse già previste dalla Legge di bilancio 2020).

 

Il DL proroga, poi, l’applicazione delle modalità organizzative semplificate di svolgimento delle assemblee, introdotte dal DL Cura Italia, per le SpA, società in accomandita per azioni, Srl, cooperative e mutue assicuratrici, convocate entro il 31 agosto 2020 e, fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi introdotte dal DL Liquidità e dal DL Rilancio (inizialmente la scadenza era il termine dello stato di emergenza).

 

Vi è poi una disposizione che riguarda il riassetto del Gruppo SACE, che si inserisce nel solco di quanto già previsto dall’articolo 3 del DL Liquidità e che andrà definito ai sensi di un accordo tra MEF e CDP e di un decreto MEF di concerto con il MAECI.

 

Viene poi rafforzata la disciplina del controllo sulle modifiche agli assetti proprietari dei gestori dei mercati regolamentati. L’intervento appare significativo anche in vista delle possibili evoluzioni degli assetti proprietari di Borsa Italiana. In particolare, viene ampliato il ventaglio delle fattispecie di acquisizioni o cessioni di partecipazioni nel capitale del gestore a fronte delle quali deve attivarsi l’obbligo di comunicazione preventiva alla Consob, che può opporsi laddove venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. A quest’ultimo fine, la norma contenuta nel DL declina i criteri in base ai quali la Consob effettua tale valutazione, richiamando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione.

 

Viene altresì agevolata la conclusione di operazioni di concentrazione riguardanti imprese considerate “qualificate” (es. quelle che prestano servizi ad alta intensità di manodopera). Infatti, si considerano autorizzate in deroga alle disposizioni della legge antitrust (e dunque alle prerogative dell’AGCM) operazioni concentrative motivate da rilevanti interessi generali dell’economia nazionale. La misura statuisce che, ove tali imprese svolgano attività rispondenti ai richiamati rilevanti interessi, l’operazione sia sottratta all’autorizzazione preventiva dell’AGCM, cui dovrà comunque essere comunicata, ai fini dell’eventuale adozione di misure necessarie a tutelare l’utenza dall’imposizione di prezzi o altre eventuali condizioni contrattuali gravose.

 

Inoltre, il DL modifica la disposizione del DL Liquidità che sospendeva fino al 31 agosto 2020 i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a titoli di credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito) emessi prima della data di entrata in vigore del DL Liquidità stesso, prevedendo che la sospensione fino al 31 agosto riguardi i titoli emessi prima della data di entrata in vigore del nuovo DL.

 

In ambito di regolamentazione dei giochi, viene attribuita all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di telecomunicazioni e agli operatori dei servizi telematici in genere l’oscuramento di siti che offrono prodotti o servizi con modalità non conformi alle normative vigenti, anche fiscali. La richiesta di oscuramento/rimozione dei contenuti può avere a oggetto anche software o procedure utilizzati per eludere i provvedimenti di censura. Si tratta di una disposizione critica, posto che l’inosservanza della richiesta dell’autorità comporta l’irrogazione di sanzioni pecuniarie ai fornitori dei servizi di telecomunicazione. Vengono inoltre dettate nuove regole per disciplinare l’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi da divertimento che non prevedono vincite in denaro. Condivisibile, invece, la proroga al 1° dicembre 2021 degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dalla gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzazione nazionale.

 

Nell’ambito del fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale, è istituita un’apposita sezione per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Tale supporto può essere realizzato mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti. L’intervento è rivolto solo agli enti fieristici, escludendo le società organizzatrici di fiere, e non è accompagnato da una misura di ristoro delle perdite subite dalle imprese del settore (enti fieristici, società organizzatrici di fiere) che, come più volte richiesto da Confindustria, sarebbe necessaria per il sostegno a un settore strategico per la promozione del Made in Italy.