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lunedì 15 aprile 2024 | 11:24
Cronaca

La decisione - Il pentito Bruzzese chiede di scontare tutte le condanne in un’unica soluzione per “avvicinarsi” alla libertà: cosa dice la Cassazione - Notizie

La Suprema Corte dà ragione al pentito e ordina un nuovo giudizio sulla mancata applicazione della disciplina della continuazione. Per il gip invece non ci sarebbe connessione tra l'omicidio Bruni e gli altri reati commessi da Bruzzese

di Antonio Alizzi

Aula tribunale

Il pentito di Cosenza, Franco Bruzzese vuole riconquistare (a breve) la libertà. Il pentito, già boss del clan "Rango-zingari" di Cosenza, per il quale è arriva una condanna in via definitiva nell'ambito processo "Nuova Famiglia", è ricorso in Cassazione per la mancata applicazione della disciplina della continuazione, rigettata in precedenza dal gip di Catanzaro. Nel caso in cui dovesse essere riconosciuta la continuazione del reato, la sua applicazione permetterebbe all'ex 'ndranghetista di scontare tutte le condanne in un'unica soluzione, fatto che lo avvicinerebbe alla fine della sua pena. 

Il collaboratore di giustizia, che ha ordinato l'uccisione di Luca Bruni, assassinato da Daniele Lamanna e Adolfo Foggetti, nel gennaio del 2012 nel comune di Castrolibero, aveva presentato istanza con riguardo:

No alla continuazione

Il giudice dell'esecuzione, a fondamento della decisione di rigetto, ha evidenziato che, nonostante una certa omogeneità delle condotte sottese ai reati oggetto dell'istanza, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un preventivo disegno criminoso idoneo a ricollegare i delitti ad un'unica volontà preesistente in considerazione delle diverse modalità e circostanze di commissione dei reati, evidenziandosi, altresì, anche, la notevole distanza geografica e temporale dei reati di cui alla sentenza sub 3.

Le ragioni espresse dall'ex boss di 'ndrangheta

La difesa di Franco Bruzzese aveva depositato a fondamento della tesi:

Secondo il difensore di Franco Bruzzese, quindi, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, nonostante i reati, omogenei tra loro, fossero stati commessi nell'ambito della realtà associativa nello stesso arco temporale nel quale erano stati posti in essere ulteriori reati già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione.

Motivazione carente

Nel caso del pentito Franco Bruzzese, la Corte di Cassazione ritiene che «la motivazione dell'ordinanza impugnata sia carente e priva di un'effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, anche considerando la documentazione fornita dalla difesa, non considerata dal giudicante, dalla quale si evince che alcuni dei reati oggetto dell'istanza, commessi a distanza di tempo, erano già avvinti tra loro dal vincolo della continuazione» scrivono gli ermellini.

Sul punto, «la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento». L'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata annullata con rinvio.