Le alchimie del Comune di Rende: costruito un concorso irregolare e su misura?

L’avviso pubblico è relativo al conferimento di un posto da dirigente a tempo determinato per l’unità di progetto “organizzazione e regolamentazione”. A dare le carte il dirigente Antonio Infantino. A leggere gli atti sarebbero state eluse alcune norme, il tutto finalizzato, almeno secondo alcune autorevoli indiscrezioni, a far passare una figura già individuata

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di Pablo .
11 luglio 2018
13:50

Il bando del comune di Rende è quello relativo alla procedura concorsuale finalizzato alla nomina del nuovo dirigente comunale di cui alla determina numero 43 del 26 aprile 2018, con cui è stato approvato l’avviso per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente extra dotazione organica da assegnare all’unità di progetto denominata “organizzazione e regolamentazione”. E fin qui niente di strano. Le norme da seguire in merito all’espletamento di questi tipi di concorso sono chiare.

 


Il bando pubblicato, infatti, prevede che l’incarico venga conferito ai sensi del comma 1 dell’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 TUEL, che disciplina gli incarichi a contratto, ma anche ai sensi dell’articolo 10 del regolamento comunale sulle modalità di assunzione negli impieghi, sui requisiti di accesso e sulle procedure concorsuali, approvato con delibera di giunta municipale n. 76 del 12/07/2012 e ai sensi dell’articolo 29 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con delibera n. 18 del 16/05/2014 del commissario straordinario.

 

Tutto chiaro tutto regolare, almeno in relazione alla fonte normativa utilizzata per bandire il concorso.  Quando si entra nei particolari del bando però, qualcosa non quadra. Per esempio la durata dell’incarico: Il bando parla che il conferimento avrà la durata di 3 anni. E qui la prima anomalia.  La disposizione di cui all’articolo 110 del TUEL, infatti, al comma 3, prevede invece, che la suddetta tipologia di contratto non possa avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. E anche l’articolo 29 del regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, al comma 5, prevede che “la durata dell’incarico è stabilita nel contratto entro i limiti del mandato amministrativo in corso al momento della sottoscrizione”. A questo punto sorge spontanea la prima domanda: trattasi di un errore? Di una dimenticanza? E’ noto infatti che la legislatura Manna scadrà tra qualche mese, ovvero nella primavera del 2019.

 

La procedura selettiva prevista dall’articolo 110 C.l del TUEL, è finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale. Il bando, inoltre, richiama l’articolo 10 del regolamento comunale sulle modalità di assunzione negli impieghi  “conferimento incarichi a tempo determinato per posti vacanti in dotazione organica“,  stranamente però, non richiama, l’articolo 9 dello stesso regolamento,  che riguarda i “requisiti per l’accesso all’area dirigenziale, il quale prevede giusto al comma 1 lett. A) ...(…) “la tipologia di laurea richiesta per l’accesso è individuata di volta in volta in relazione alle specifiche professionalità richieste per la posizione da ricoprire“, mentre per l’avviso pubblico (art.3) -i requisiti specifici sono indicati così: A) ... (…) “laurea in Giurisprudenza, economia o qualsiasi altra laurea se abbinata ad un master sulla pubblica amministrazione della durata di almeno un anno“.

 

Di tutt’altro tenore, invece, l’avviso pubblico bandito dal Comune di Rende, nel quale viene rimarcato la suddetta dicitura: “per la particolarità dell’incarico da affidare sarà tenuto particolare considerazione il possesso dei titoli post universitari“. E qui siamo ad un’altra anomalia, infatti, il requisito della laurea specifica, non individuata nel bando, in violazione tra l’altro dall’art. 9 del Regolamento comunale sulle modalità di assunzione degli impieghi, viene, per come concepito nel bando in questione, superato con un mero titolo post universitario. E qui si pone la seconda domanda: è anche questo un errore? Perché così concepito, tale bando evidenzia non solo l’incongruenza della disposizione  ma una evidente elusione della norma.

 

A questo punto cominciano a farsi sentire le prime indiscrezioni che fanno sorgere non pochi dubbi. I candidati alla selezione pare siano 5, tutti interni e dipendenti dell’ente, e le voci che si susseguono pronosticano il profilo del candidato prescelto, anzi, della candidata, la quale, secondo tali indiscrezioni,  potrebbe essere scelta non per la sua preparazione tecnica, dimostrabile con i titoli ed in primis quello di laurea attinente al ruolo da ricoprire e come norma e prassi consolidata vuole in tutti i comuni italiani ma, a seguito di valutazione di titoli che, in realtà,  non sono per tutti idonei all’incarico da ricoprire.

 

Accedere e consultare il curricula studiorum dei candidati è semplice, anche perché sono tutti già titolari di posizione organizzative e anche di incarichi di dirigenza (in un caso), e perché gli stessi, per legge ormai, devono essere pubblicati sul sito Internet dell’ente. A quanto pare tutte e cinque i candidati partecipanti al concorso sono stati ritenuti idonei. Il che equivale a dire che, tutti hanno il titolo di accesso idoneo al conferimento dell’incarico, oltre a quelli post laurea e naturalmente l’esperienza lavorativa richiesta dal ruolo. Tuttavia, per fugare eventuali dubbi sulla correttezza dell’operazione, il dirigente Antonio Infantino che ha bandito l’avviso, si riserva l’asso nella manica, evidentemente per centrare l’obiettivo. Infatti, in  modo sibillino e forse profetico, per selezionare il candidato, si affida (oltre che al titolo posto lauream, invece del titolo di accesso dovuto), all’eventuale colloquio previsto nel bando stesso. Tale procedura poteva essere   giustificata per l’impossibilità di scelta tra i curricula dei partecipanti.  Ma, almeno a quanto pare, non è questo il caso, sembra invece, più un modo per aggirare norme e regolamenti e assegnare l’incarico a chi, evidentemente, non possiede i titoli per accedere alla dirigenza. A questo, punto, il giorno della verità è imminente, la commissione di valutazione nominata con la determina n. 68 del 29 giugno 2018, è composta oltre che dal dirigente Antonio Infantino, in qualità di componente, dalla dottoressa Luigia Mercuri, psicologa del lavoro, incaricata per la verifica delle caratteristiche attitudinali dei candidati allo svolgimento del ruolo da ricoprire.

 

Il presidente della commissione, invece, sarà il segretario generale, Dottor Michele Lizzano. E qui ci sorge spontanea la terza e ultima domanda: ma il segretario generale, nel suo ruolo di garante dell’amministrazione comunale, possibile che non gli siano sorti dubbi sulle anomalie/criticità/sviste contenute  nel bando, cosi come sono sorte a noi poveri cronisti leggendo tra gli atti relativi all’avviso pubblico? Intanto, il vox populi e le indiscrezioni fioccano, alcune gridate, altre sussurrate, fino a spingersi a fare il nome e il cognome del probabile vincitore del concorso che, noi per una questione di privacy, omettiamo di scrivere. Tuttavia, da quanto siamo riusciti a sapere, sembra che sia in possesso di una laurea in scienze biologiche. Il buon Antonio Di Pietro avrebbe certamente detto: “ma che ci azzecca un laureato in scienze biologiche con il ruolo dirigente a tempo determinato per l’unità di progetto “organizzazione e regolamentazione”? Alchimie della burocrazia, evidentemente.

 

Pablo

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