Regione Calabria

Un altro colpo a vuoto per Valeria Fedele: Talerico resta in Consiglio, rigettata nuova istanza di sospensiva

Dichiarata inammissibile per carenza di interesse. L'avvocato ha preso il posto della funzionaria della Provincia dichiarata ineleggibile

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24 maggio 2023
15:30
Antonello Talerico e Valeria Fedele
Antonello Talerico e Valeria Fedele

Ancora una pronuncia di rigetto per l'ex consigliere regionale, Valeria Fedele, che si è vista dichiarata inammissibile l’ennesima istanza di sospensiva della sentenza che ha disposto la sua ineleggibilità, surrogando nelle funzioni di consigliere regionale l’avvocato Antonello Talerico.

L’istanza già presentata una prima volta in Corte d’Appello era stata dichiarata improcedibile per un errore di allegazione da parte del difensore di Fedele, che non aveva provato la pendenza del ricorso per Cassazione che aveva già presentato.


La nuova istanza di sospensione, avanzata lo scorso aprile, è stata dichiarata inammissibilità per carenza di interesse. Il collegio difensivo del neo consigliere regionale composto dagli avvocati Jole Le Pera, Anselmo Torchia e Luisa Torchia, avevano eccepito nella propria comparsa di costituzione l’inammissibilità dell’istanza per essere stato il provvedimento di surroga già posto in esecuzione a far data dal 13.2.2023, data in cui Talerico è stato immesso nelle funzioni di consigliere regionale, come risultava dalla nota 16.2.2023 del dirigente del settore Segreteria Assemblea e Affari Generali del Consiglio Regionale e dai verbali di assemblea del Consiglio regionale.

La Corte d’Appello ha quindi rilevato e dato atto che la sentenza impugnata avesse già ricevuto completa esecuzione, ragion per cui non poteva trovare applicazione l’art. 373 c.p.c., che conferisce al giudice facoltà di sospendere l’esecuzione e non anche l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La Corte di merito ha anche sottolineato come l’ art. 22 comma 8 d.lgs. n. 150/2011, norma speciale che disciplina i ricorsi elettorali, prevede espressamente la sospensione degli effetti della decisione sino e non oltre il secondo grado di giudizio. Ne consegue quindi l’impossibilità di ottenere una sospensione della pronuncia.

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