Parco eolico a Tiriolo: il Tar sblocca i lavori

I giudici amministrativi bacchettano il Mibact: “La Sovrintendenza non ha il potere unilaterale di incidere ex post sull’efficacia dell’autorizzazione”
di Luana  Costa
4 settembre 2017
14:49
Il parco eolico dovrà sorgere a Tiriolo
Il parco eolico dovrà sorgere a Tiriolo

Si potrà procedere alla costruzione del parco eolico denominato Trazzani, progettato nel 2007 nel comune di Tiriolo nel Catanzarese e finito al centro di una battaglia legale con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che nel 2016 aveva emanato due decreti apponendo il vincolo con una dichiarazione di interesse culturale sull’area dove questo sarebbe dovuto sorgere.

 


Il progetto

Questa mattina la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dalla società Trazzani Energy, assistita dall’avvocato Crescenzio Santuori, annullando i decreti impugnati e dando formalmente il via libera alla costruzione del parco eolico composto, secondo il progetto originario, da undici aerogeneratori per una potenza prevista di 9,35 mw.

 

Il ritrovamento dei reperti

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva infatti apposto il vincolo sull’area a seguito del ritrovamento di alcuni reperti archeologici nei pressi dell’area in cui si sarebbe dovuto procedere alla costruzione della torre 5: due edifici di fine IV-inizio III sec. A.C. e resti murari riconducibili a due differenti contesti di età medievale. Ma la Trazzani attraverso il legale aveva contestato la tardiva apposizione del vincolo avvenuta solo nel 2016 dopo che nel 2008 il progetto aveva ottenuto i pareri favorevoli all’esito di una Conferenza dei Servizi a cui anche il Mibact aveva partecipato. Già in quella sede i ritrovamenti archeologici erano stati oggetto di valutazione confluite poi nel parere positivo reso dalla Conferenza.

 

La pronuncia

“La Sovrintendenza – annotano i giudici amministrativi - non ha il potere unilaterale di incidere ex post sull’efficacia dell’autorizzazione unica adottata e di far valere l’interesse pubblico ad essa assegnato con modalità diverse da quelle previste dal legislatore nazionale. Sotto questo profilo sono fondate le doglianze di violazione del principio del legittimo affidamento, derivante dall’efficacia autorizzatoria del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi, e di contraddittorietà, rispetto al parere positivo reso in sede di conferenza. Il ricorso per motivi aggiunti va accolto, con annullamento degli atti. L’amministrazione pubblica che ritenga di dover rivalutare un parere espresso in sede di conferenza di servizi, ha l’onere di sollecitare l’ente responsabile (nel caso di specie, la Regione) per l’eventuale avvio di un procedimento in autotutela, con le medesime modalità concertative e con le garanzie procedimentali posti a tutela di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi gli operatori economici beneficiari dell’autorizzazione”.

 

Luana Costa

Giornalista
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