Sanità, il Consiglio dei ministri impugna due leggi regionali

Entrambi le leggi interferirebbero con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario
di Redazione
10 giugno 2016
16:55

Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa di due leggi regionali della Calabria in materia di sanità. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. La prima legge impugnata è la legge della Regione Calabria n. 10 del 20/04/2016, "Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche", in quanto alcune norme in materia sanitaria, riguardanti l'autorizzazione sanitaria degli studi odontoiatrici, interferiscono con le funzioni del commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell'art. 120, secondo comma della Costituzione, e contrastano con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

 


La seconda legge impugnata è la legge della Regione Calabria n. 11 del 20/04/2016 "Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali - modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29", in quanto alcune norme in materia sanitaria, che istituiscono il servizio delle professioni sanitarie e il servizio sociale professionale nelle Aziende sanitarie, interferiscono con le funzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., e contrastano con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un'altra norma riguardante l'incarico dei Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie e di quelle Ospedaliere contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

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