Super Green pass, via libera del governo: le nuove regole dal 6 dicembre
Inoltre secondo la bozza del decreto l’obbligo vaccinale verrà previsto anche per le forze dell'ordine e il personale scolastico (ASCOLTA L'AUDIO)
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Super green pass in Italia, via libera unanime dal governo. Le nuove regole - che saranno inserite in un decreto e limiteranno le attività dei non vaccinati - dopo l'ok del Consiglio dei ministri saranno valide dal 6 dicembre e saranno in vigore in zona bianca fino al 15 gennaio. Il Super green pass servirà in particolare per accedere a ristoranti, palestre, cinema, teatri, bar, stadi, discoteche e anche alberghi. Il tampone negativo rimane sufficiente per recarsi al lavoro e per viaggiare su treni ad alta velocità e aerei.
La validità dei tamponi
Non ci sono novità in relazione alla validità dei tamponi. «Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi» nel nuovo decreto. La durata del 'responso' negativo rimane di 72 ore per il molecolare e di 48 per l'antigenico.
In generale, resta in vigore il sistema dei colori con la divisione in zona bianca, gialla, arancione e rossa ed è legato soprattutto a strette ancor più incisive a livello locale, laddove l'incidenza del virus e la situazione ospedaliera lo richiedessero. Gli amministratori locali, dovrebbero essere messi nelle condizioni di poter decidere anche lockdown circoscritti, a livello territoriale.
Obbligo vaccinale
L'obbligo vaccinale, secondo la bozza del decreto, verrà previsto anche per le forze dell'ordine - l'intero comparto della sicurezza - e il personale scolastico. L'obbligo - finora previsto per il personale sanitario e delle Rsa - verrà dunque esteso a queste altre due categorie e in caso di mancata vaccinazione scatterà la sospensione dal lavoro.
«L’atto di accertamento dell’inadempimento - si legge nella bozza visionata dall'Adnkronos - determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo».
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