Aggressione a Iemmello durante Foggia-Catanzaro, multa e curve chiuse per la società pugliese
Poche ore fa sono arrivate le decisioni e le sanzioni del giudice sportivo della Lega Pro in seguito ai fatti verificatisi allo stadio Pino Zaccheria nella serata di ieri
L’aggressione da parte di alcuni tifosi invasori durante la partita Foggia-Catanzaro all’attaccante giallorosso Pietro Iemmello è al centro della cronaca calcistica nazionale. Poche ore fa sono arrivate le decisioni e le sanzioni del giudice sportivo della Lega Pro.
Mancano solo due partite al temine della stagione regolare di Serie C e nel prossimo match della formazione pugliese, previsto allo stadio Pino Zaccheria contro l’Avellino per l’ultima giornata del torneo, le due curve resteranno chiuse. Mentre il settore Nord – occupato solitamente dagli ultras rossoneri - sarà chiuso anche nella successiva gara interna dei Satanelli. Inoltre è stata disposta un’ammenda alla società di 10mila euro ed è stata aggiunta l’inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare il club fino al 30 aprile 2022 per il team manager del Foggia, Mario De Vivo, espulso dal rettangolo di gioco a fine rimo tempo.
I provvedimenti del giudice sportivo
«Ritenuto che con le condotte dei tifosi del Foggia hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria e delle Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti;
rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud;
rilevato che la Società FOGGIA ha già subito molteplici sanzioni per condotte della medesima natura di quelle sopra descritte (CFR C.U. 229/DIV del 1.03.2022, C.U. 237 DIV del 8.03.2022, C.U. 247/DIV 14.03.2022, C.U. 253/DIV del 17.03.2022, C.U. 257 DIV del 21.03.2022);
ritenuto, altresì, che dagli atti di gara e dalle relazioni sopra richiamate, emerge che i Dirigenti del Foggia hanno collaborato con le Forze dell’Ordine per far cessare i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, con una condotta molto fattiva che merita di essere valutata in modo prevalente rispetto alle altre circostanze di segno negativo;
per i motivi sopra esposti ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 6, 8, comma 1, lett. d), 13, comma 2, 25, 26 e 29 C.G.S (r. proc. fed. e supplemento, r. c.c. e supplemento, rilievi video e fotografici) delibera di sanzionare la Società FOGGIA con l’AMMENDA DI € 10000 e con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la ulteriore gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori».