Avvocatura regionale, il Tribunale rigetta il reclamo della Cittadella

La Regione chiede la cessazione della materia del contendere per via della sopraggiunta morte della presidente, ma i giudici confermano l’illegittimità della nomina di Maria Maddelana Giungato. La professionista intanto si oppone rifiutandosi di rinunciare all'incarico

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di Luana  Costa
3 dicembre 2020
21:50

La Regione avanza domanda di cessazione della materia del contendere e l'avvocato Maria Maddelana Giungato si oppone. Cerca di restare in sella, insomma, la professionista indicata dall'ex presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, a ricoprire il ruolo di coordinatore dell'Avvocatura regionale, nomina poi impugnata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro dinnanzi al Tribunale che ne ha ordinato la revoca. 

 


Cessazione della materia del contendere

Ed è sempre il Tribunale di Catanzaro a confermare ancora una volta la legittimità della prima pronuncia nell'ambito del reclamo proposto dalla Regione Calabria per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per via della sopravvenuta morte della presidente, Jole Santelli, che quella nomina aveva perorato. Eppure l'avvocato Maria Maddalena Giungato si oppone proponendo un reclamo incidentale rifiutandosi di rinunciare all'incarico conferito e, anzi, insistendo per ottenere l'accoglimento del reclamo «segno evidente della persistenza del suo interesse ad una pronuncia nel merito» annota la prima sezione civile del Tribunale di Catanzaro. 

 

Nomina illegittima

E i giudici entrano nel merito della questione ritenendo che non vi «sia spazio, allo stato degli atti, per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma debba essere esaminato il merito della controversia». Il Tribunale rigetta il reclamo proposto dalla Regione Calabria ma conferma la pronuncia del primo giudice, dichiarando ancora una volta la nomina di Maria Maddalena Giungato illegittima. «La nomina di coordinatore dell’Avvocatura Regionale deve seguire le modalità di conferimento degli incarichi della funzione dirigenziale di livello generale nella Regione Calabria e, dunque, la disciplina contenuta nel regolamento regionale 3 del 2015 e nella legge regionale 7 del 1996». 

Giornalista
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