Comune Catanzaro, il Tar respinge il ricorso di Amendola contro la nomina di Lacava

Il consigliere comunale chiedeva che venisse annullata la delibera con cui era stata attribuita la funzione di revisore dei conti. Ora dovrà pagare anche le spese legali

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di Danilo Colacino
19 aprile 2021
13:34

Il Tar Calabria ha dato torto ad Andrea Amendola, membro del civico consesso di Catanzaro, che aveva presentato ricorso contro la nomina di Francesco Lacava a presidente di revisore dei conti di Palazzo De Nobili.

Secondo la sentenza emessa dal Tribunale, lo stesso consigliere aveva presentato ricorso contro il Municipio e nei confronti di Lacava mentre nel procedimento si registrava l'intervento "ad adiuvandum" (ovvero pro) del collega di Amendola, Lorenzo Costa, e "ad opponendum" (vale a dire contro) dell'associazione I Quartieri


La richiesta del ricorrente

Il ricorrente ha in sostanza chiesto che venisse annullata la delibera del Consiglio comunale dello scorso 11 gennaio (la n.5) avente a oggetto "la nomina dell'organo di revisione economica e finanziaria nella parte in cui era stato disposto di rinnovare la votazione e di tutti gli atti connessi e conseguenti e, specificamente, della richiesta di parere formulata dal segretario generale del Comune e della delibera del civico consesso n. 12 del 14 febbraio". 

Il motivo per cui il Tar ha dato torto ad Amendola

Il Tar ha respinto l'atto, ricordando come sia "principio consolidato quello secondo cui la legittimazione dei consiglieri dissenzienti a impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale ed è pertanto limitata". Viene dunque 'accettata' nelle sole ipotesi in cui "si lamenti la lesione della propria sfera giuridica come, ad esempio, il caso di scioglimento dell'organo o nomina di un commissario ad acta, in cui tale effetto lesivo discende (dall'esterno, ndr) rispetto all'organo di cui il consigliere fa parte oppure nei casi in cui i vizi dedotti attengano a erronee modalità di convocazione dell'organo; violazione dell'ordine del giorno; inosservanza del deposito della documentazione per consentire di deliberare liberamente e consapevolmente e, più in generale, preclusione, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito". 

Ricorso respinto e spese legali da pagare

Sulla base di quanto spiegato, poiché Amendola ha ritenuto di dover rinnovare la votazione per l'elezione del presidente dei revisori, in quanto a suo avviso si sarebbe dovuta ritenere perfezionata la nomina di Rosamaria Petitto, non essendo integrata la funzione di consigliere il ricorrente difettava di legittimazione attiva e dunque il suo atto è inammissibile. Decisione che al consigliere è costata 1.650 euro di spese legali da rifondere al Comune, a cui si aggiunge identica cifra maggiorata del rimborso del 15% oltre a Iva e Cpa come per legge. 

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