La decisione

Il Consiglio di Stato annulla di nuovo la nomina di Bombardieri a capo della Procura di Reggio Calabria

VIDEO | I giudici amministrativi hanno rilevato evidenti carenze nella delibera con cui nel luglio scorso il Csm aveva affidato nuovamente l’incarico al magistrato

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di Antonio Alizzi
27 gennaio 2023
17:45

Ci sono evidenti carenze motivazionali nella delibera con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, nel luglio del 2022, aveva affidato nuovamente l’incarico di procuratore capo di Reggio Calabria al magistrato Giovanni Bombardieri. Lo scrive nella sentenza il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dal sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Domenico Seccia.

Il provvedimento nasce dal reclamo presentato direttamente da Seccia al massimo organo della giustizia amministrativa, contestando duramente la decisione dell’ex Plenum di affidare l’importante ufficio inquirente di Reggio Calabria all’ex procuratore aggiunto di Catanzaro.


I giudici del Consiglio di Stato evidenziano che «l’intento elusivo» del Csm «è particolarmente evidente sul punto laddove si consideri che la consistenza organica di un ufficio non può essere ascritta a chi ha in esso ricoperto funzioni semidirettive, e che, con particolare riferimento agli uffici requirenti, ha dunque ivi svolto il coordinamento solo di un gruppo di sostituti ad esso addetti, e non certo di tutti quelli in organico nell’ufficio medesimo, come sottolinea il ricorrente nella propria memoria conclusionale».

«Ancora più evidente - si legge nella sentenza- è l’elusività del giudicato della nuova nomina del controinteressato nella prevalenza con essa attribuita al controinteressato in relazione alle esperienze nella trattazione dei procedimenti per reati di mafia ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., rilevante ai fini dell’incarico di direzione di uffici di procura della Repubblica situati "in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso", ai sensi del parimenti menzionato art. 32, lett. b), del N. 07410/2022 REG.RIC. testo unico sulla dirigenza giudiziaria».

«A fronte del fatto che il solo ricorrente», il magistrato Domenico Seccia, «può vantare attività di coordinamento investigativo - funzione evidentemente qualificante l’esperienza rilevante sul piano attitudinale specifico per l’incarico direttivo da assegnare - la nuova delibera consiliare annette per contro al dottor Bombardieri una prolungata e variegata esperienza in materia, che tuttavia non risulta dalla domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione dell’incarico e dalla documentazione ad essa relativa».

«Come ulteriormente dedotto dal ricorrente, senza contestazioni avversarie sul punto, a fronte della supposta esperienza vantata sul punto dal controinteressato, dal suo fascicolo personale risulta che egli ha redatto soli quattro provvedimenti relativi a reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., più volte richiamato (e precisamente: tre misure cautelari e una rogatoria internazionale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.). Per superare la carenza documentale la delibera attribuisce allo stesso un’esperienza in tutti gli uffici in cui lo stesso ha prestato servizio nell’ultimo ventennio, quand’anche con funzioni giudicanti (G.i.p.-G.u.p. a Locri); o supponendola erroneamente in uffici di procura in cui non è mai stato assegnato, nemmeno in applicazione (Reggio Calabria) o a quella in cui ha ricoperto l’incarico di aggiunto (Catanzaro) in un gruppo che peraltro si occupava di reati di criminalità comune; ed ancora attraverso lo strumentale richiamo a funzioni di coordinamento investigativo di cui non risulta evidenza documentale».

Il Consiglio di Stato ordina di provvedere sull’affare, «attraverso un giudizio comparativo che tenga conto che il dottor Bombardieri non ha documentato significative esperienze nella trattazione di reati di mafia ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e non può vantare esperienze direttive, ma solo semidirettive, che consentano di avvalersi della consistenza organica dell’ufficio di N. 07410/2022 REG.RIC. Procura in cui ha svolto le funzioni in questione. A questo scopo è assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente sentenza».

Inoltre, scrive il Consiglio di Stato, in caso di persistente inottemperanza «è nominato sin d’ora commissario ad acta il vice-presidente del Consiglio superiore, che dovrà provvedere senza potersi avvalere della facoltà di sub-delegare l’incombente».

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