La sentenza

Erosione costiera ad Amantea, nessuna responsabilità del Comune

La Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto le tesi difensive dell'avvocato Carrarelli. Sospiro di sollievo per l'ente locale che non dovrà risarcire per quasi 10 milioni di euro una società di servizi

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di Antonio Alizzi
16 giugno 2022
08:00

La Corte di Appello di Catanzaro, che ha totalmente accolto l’appello proposto dal Comune di Amantea, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Paola con cui era stata disposta la condanna per circa 10 milioni di euro in favore della Cav. Metallo s.r.l., che svolge plurime attività, anche nel settore turistico, rigettando quindi la domanda formulata dalla predetta società.

In primo grado, infatti, il Tribunale di Paola aveva condannato il Comune di Amantea al pagamento di 8.514.424,28 euro, oltre lucro cessante, interessi e spese legali, in favore della società Cav. Metallo s.r.l., sull’erroneo presupposto della sussistenza di una responsabilità in capo all’ente locale, con riferimento al calo del fatturato della società, che era stato attribuito alla costruzione del porto ed all’erosione costiera.

In particolare, nel giudizio di appello, sono state accolte le eccezioni difensive sollevate dall’avvocato Nicola Carratelli, difensore del Comune di Amantea, che aveva evidenziato l’impossibilità di collegare, in via diretta ed immediata, al fenomeno dell’erosione costiera il calo del fatturato della soc. Metallo e la contrazione dei prezzi praticati, circostanze, queste, invece riferibili, direttamente ed immediatamente alla crisi finanziaria ed economica cha ha investito l’Italia, ed in particolare la Calabria.

Pertanto, la quantificazione dell’eventuale danno da lucro cessante dedotto dalla soc. Metallo non poteva affatto essere affidata al mero riscontro della flessione del fatturato ed alla diminuzione dei prezzi praticati, questi dipendendo da ben determinati ed individuati fattori, certamente estranei alle vicende inerenti la costruzione del porto di Amantea e la responsabilità dell’Ente Comunale.

Di qui l’evidente carenza di nesso di causalità tra il fatto illecito addebitato al Comune di Amantea (costruzione del Porto, causa di erosione costiera) ed il mancato guadagno lamentato. Conseguentemente risultava erroneo l’assunto del CTU e del Tribunale volto ad individuare le conseguenze del pregiudizio economico causato dall’erosione costiera esclusivamente, direttamente ed immediatamente nel calo del fatturato e nell’abbassamento dei prezzi.

Peraltro, la Corte di Appello di Catanzaro, ha accolto anche l’ulteriore questione relativa alla nullità della relazione elaborata dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale di Paola, che ha fondato l’intero suo elaborato e le conclusioni ivi rassegnate su dati ed elementi acquisiti illegittimamente, in violazione delle disposizioni e dei principi in tema di allegazione probatoria delle parti.

Le casse del Comune di Amantea potranno quindi tirare in sospiro di sollievo. La società Cav. Metallo è stata quindi condannata al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Amantea e della Regione Calabria, compensandole nei confronti della Provincia di Cosenza.


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