Fincalabra: «Mannarino non doveva essere rimosso da presidente del cda»

Con ordinanza, il Tribunale di Catanzaro dispone che il pubblico ministero formuli l’imputazione nei confronti dell’ex governatore Oliverio per il reato di abuso d’ufficio

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31 gennaio 2020
19:20

«Luca Mannarino non poteva e non doveva essere rimosso da presidente del cda di Fincalabra così come invece ha fatto, nel novembre del 2015, l’ex presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio, attivando la procedura del cosiddetto spoil system attraverso una interpretazione forzata dello Statuto Regionale e ricorrendo ad evidenti violazioni delle disposizioni normative in ordine alle nomine di competenza regionale».

 


Sono, questi, alcuni dei passaggi contenuti nell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro – Sezione gip – gup (giudice Antonio Battaglia) con il quale si dispone che entro dieci giorni il Pubblico Ministero formuli l’imputazione nei confronti dell’ex governatore Oliverio per il reato di abuso d’ufficio. La notizia viene comunicata in una nota stampa.

 

«Le evidenti anomalie riscontrate nel comportamento dell’ex presidente ed adeguatamente rappresentate nell’informativa della Guardia di Finanza che ha puntualmente riscontrato quanto denunciato alla stessa da Mannarino rendono la vicenda – si legge nell’atto – meritevole di un vaglio dibattimentale, riscontrandosi in astratto, oltre che i presupposti dell’indubbia violazione di legge, anche quelli dell’intenzionalità del dolo, avuto riguardo alla pervicacia con la quale si è infine addivenuti, dopo diversi tentativi, alla definitiva rimozione del Mannarino dalla carica che lo stesso ricopriva».

 

«E ciò nonostante – si prosegue nell’ordinanza – i precedenti provvedimenti reiettivi dei ricorsi proposti dalla Regione Calabria all’autorità giudiziaria amministrativa che non aveva mancato di sottolineare come  il permanere del Dott. Mannarino nell’incarico di presidente di Fincalabra, consente la gestione della società pubblica, senza soluzione di continuità fino alla decisione della Corte Costituzionale cui è stata rimessa la questione di diritto sullo spoil system, a comprova della mancanza di un interesse pubblico sotteso all’adozione degli atti in contestazione».

 

A ciò si aggiunga che «gli ulteriori elementi di illegittimità afferenti le successive nomine di Carmelo Salvino e degli altri componenti del cda connotano la vicenda – motiva ancora il Giudice – in termini strettamente privatici con finalità tese a recare vantaggio a terzi con altrui danno».

 

I fatti risalgono al 2014 quando, a seguito di partecipazione alla selezione pubblica per titoli, Mannarino è stato nominato presidente del Cda di Fincalabra Spa, per tre esercizi e con scadenza alla data dell’Assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica. «All’esito della nomina a presidente della Regione Calabria di Oliverio veniva attivata la procedura di spoil system e Mannarino veniva dichiarato decaduto dalla carica ricoperta. Mannarino presentava, quindi, immediato ricorso al Tar che, sollevata la questione di legittimità costituzionale, rimetteva gli atti alla Consulta e, previa sospensione del provvedimento della Regione Calabria, reintegrava di fatto Mannarino nelle funzioni di presidente del cda di Fincalabra. Una decisione, quest’ultima, che veniva confermata anche dal Consiglio di Stato che rigettava l’appello presentato dalla Regione Calabria».

 

 Nonostante ciò, a novembre del 2015, «Mannarino si vedeva recapitare una lettera a firma Oliverio con la quale lo si metteva al corrente della sua rimozione dalla carica di presidente e componente del cda(che si sarebbe maturata solo alla fine del triennio), con successiva nomina in sua vece di Carmelo Salvino, sulla base di una interpretazione dello Statuto regionale, ora confermata come assolutamente distonica rispetto al dettato normativo e forzata».

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