La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha respinto la richiesta di risarcimento del danno nei confronti di Giacomo Giovinazzo, Giuseppe Zimbalatti, Rocco Leonetti e Giancarlo Augello per un danno erariale di 8 milioni di euro. Tutti erano stati citati a giudizio dalla Procura nel dicembre del 2023 in relazione alla liquidazione di aiuti comunitari non dovuti ad agricoltori e ad associazioni di produttori ortofrutticoli.

L’inchiesta era stata avviata nel settembre del 2006 dal nucleo antifrode dei carabinieri che aveva trasmesso alla Regione tre verbali di contestazione relativi ad erronei pagamenti di fondi comunitari. La Cittadella avrebbe dovuto recuperare le somme indebitamente liquidate ma le ordinanze di pagamento furono emesse solo nell’ottobre del 2011, secondo la ricostruzione della Procura della Corte dei Conti «emanate a termine spirato». 

Colpa grave era la contestazione mossa nei confronti di Giacomo Giovinazzo, commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria ma all’epoca dei fatti «responsabile del procedimento, redattore e sottoscrittore delle ordinanze di ingiunzione di pagamento»; nei confronti di Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e all’epoca direttore generale del dipartimento Agricoltura nel 2010 e nei confronti di Rocco Leonetti dirigente generale in carica dal 2005 al 2010. Era stato citato a giudizio anche Giancarlo Augello, responsabile del procedimento per l’istruttoria di tre ordinanze di ingiunzione di pagamento relative alla campagna agrumaria 2003/2004.

Tra gennaio e febbraio del 2012 il responsabile del procedimento aveva emesso ordinanze di annullamento in autotutela proprio a causa dell’intervenuta prescrizione, alcuni dei destinatari delle ingiunzioni di pagamento avevano infatti deciso di impugnarle ma non tutti. Per un beneficiario, in particolare, si era proceduto con l’iscrizione al ruolo del debito ma il recupero delle somme non si era poi mai perfezionato per errata notifica.

«Macroscopiche irregolarità nella notifica dei provvedimenti sanzionatori», «inescusabile trascuratezza» e «palese negligenza», così era stato descritto dalla Procura della Corte dei Conti l’operato dei dirigenti regionali nella citazione a giudizio.

«Le ordinanze ingiunzione sono state emesse a termine prescrizionale decorso, annullate in autotutela proprio per intervenuta prescrizione nei confronti dei coobbligati che le hanno impugnate» secondo la ricostruzione della magistratura contabile. «Non risultavano emesse o notificate nei confronti di molti trasgressori mentre per altri non è stata rinvenuta agli atti la prova della intervenuta notifica. Inoltre, non è stata eseguita con la dovuta diligenza la notifica al massimo trasgressore, mente e responsabile delle violazioni contestate».

L’azione della magistratura contabile ha preso il via da una sentenza del Tribunale di Palmi del 2021 che aveva dichiarato l’illegittimità delle cartelle di pagamento, impugnate da uno dei destinatari delle ingiunzioni di pagamento, per nullità delle notifiche delle ordinanze emesse dalla Regione.

Secondo la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti che ha emesso sentenza, l’udienza si era svolta nel giugno dello scorso anno, «non si può condividere la tesi (della Procura, ndr) che solo dalla sentenza del giudice di Palmi sia emersa la conoscibilità del danno: il credito regionale contenuto nelle ordinanze ingiunzioni di pagamento si era già prescritto prima delle loro notifica, e tale prescrizione rientrava nella sfera di conoscibilità dell’amministrazione al massimo nel 2016. Pertanto, la prescrizione della pretesa risarcitoria (l’azione contabile, ndr) azionata in questa sede decorreva dalla fine del 2016; e, quindi, dal primo atto interruttivo (l’invito a dedurre del 16 giugno 2023) ogni contestazione contro i presunti responsabili era irreparabilmente prescritta».