Rinascita Scott

Gli avvocati di Pittelli: «Torni in libertà, neppure il concorso esterno esiste». E la Cassazione rimanda tutto al Tdl

La Suprema Corte accoglie il ricorso dei legali Staiano, Contestabile e Caiazza che chiedono il definitivo ritorno in libertà dell’ex deputato indicato dalla Dda di Catanzaro come il «Giano bifronte» tra Stato e clan Mancuso (ASCOLTA L'AUDIO)

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di Pietro Comito
24 ottobre 2022
13:15
Sullo sfondo la Corte suprema di Cassazione, nel riquadro Giancarlo Pittelli
Sullo sfondo la Corte suprema di Cassazione, nel riquadro Giancarlo Pittelli

«Per questa difesa – dice l’avvocato Salvatore Staiano – non è ravvisabile, a carico del collega Giancarlo Pittelli, alcun concorso esterno, così come, sin dall’inizio di questa vicenda processuale, ha sostenuto, ottenendo riscontro dalla Suprema Corte, come fosse insussistente l’imputazione di associazione mafiosa».

Il penalista, unitamente ai colleghi Guido Contestabile e Giandomenico Caiazza, incassa, all’epilogo del nuovo ricorso presentato al Palazzaccio, un significativo risultato processuale.


L’ipotesi accusatoria

Gli ermellini hanno accolto l’appello, cassando con rinvio per un nuovo riesame l’ordinanza attraverso cui il Tribunale della Libertà di Catanzaro aveva di fatto confermato la misura restrittiva in capo allo stesso Pittelli, ex parlamentare della Repubblica per più legislature, oltre che figura di primo piano dell’avvocatura calabrese, imputato chiave del maxiprocesso Rinascita Scott: il «Giano bifronte», secondo l’accusa formulata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sulla scorta di un enciclopedico compendio investigativo acquisito dai carabinieri del Ros.

«E se concorso esterno può essere ravvisato, questo scaturirebbe da una millanteria – continua Staiano – e capite bene che sul piano strettamente giuridico una cosa del genere sarebbe assolutamente insostenibile». La difesa di Pittelli attende di prendere atto del nuovo recinto costruito dalla Suprema Corte entro il quale il Tdl di Catanzaro dovrà riesprimersi. «Resta al momento – chiosa Staiano – un importante risultato che abbiamo acquisito».

I verbali di Mantella

«I difensori – si legge nel ricorso accolto con rinvio dalla Cassazione – avevano dimostrato per tabulas l’inconsistenza e l’irrilevanza dell’unico indizio supersiste…». In pratica di tutto quel materiale investigativo che dimostrerebbe come Pittelli avesse appreso il contenuto delle dichiarazioni secretate del collaboratore di giustizia Andrea Mantella, mettendo a disposizione le sue conoscenze a beneficio del superboss Luigi Mancuso e, quindi, del suo sodalizio mafioso. Per la difesa – e qui il primo punto dell’impugnazione davanti ai giudici di legittimità – il Riesame avrebbe omesso di motivare adeguatamente sui rilievi utili a sgravare l’imputato. In breve, tutto ciò di cui Pittelli sarebbe stato a conoscenza, in relazione alle dichiarazioni di Mantella, sarebbe scaturito dalla lettura di articoli di stampa.

Le intercettazioni

Il collegio difensivo richiama, inoltre, il contenuto delle intercettazioni, in particolare quella in cui lo stesso Pittelli considerava «una follia» la latitanza di Luigi Mancuso e concludeva «narrando l’impossibilità di conoscere il contenuto delle dichiarazioni di Mantella». Il dato rilevante – secondo gli avvocati – è che questa captazione è del 19 novembre 2016, quindi successiva ad altre rispetto alle quali, invece, l’accusa sostiene come Giancarlo Pittelli fosse stato informato del contenuto dei verbali secretati resi dal superpentito.

Così come una conversazione che non vede protagonista l’ex parlamentare, ma Giovanni Giamborino, factotum di Luigi Mancuso e presunto depositario delle informazioni su Mantella, rivela – spiega la difesa – i verbali «quelli degli omissis no… non li ha nessuno… quello che c’è sì…». In pratica, al 31 ottobre 2016, Pittelli, secondo questa intercettazione poteva essere in possesso solo dei verbali non più secretati.  

Le conclusioni

Ma Staiano, Contestabile e Caiazza contestano anche profili di «travisamento della prova ed apoditticità», di «illogicità e contraddittorieta» nel pronunciamento del Riesame che aveva confermato la misura restrittiva a carico di Giancarlo Pittelli. Si legge, ancora, nel ricorso accolto con rinvio dalla Cassazione: «Qualificare, infine, la millanteria come contributo esterno ai fini associativi ha del parossistico: canzonare un’associazione mafiosa equivarrebbe a rafforzarla o a mantenerla in vita in un momento di fibrillazione…».

Giornalista
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