La decisione

Ha giudicato due volte lo stesso imputato, ricusato presidente della Corte d’Appello e annullata sentenza

Nel mirino degli avvocati Aldo Ferraro e Lucio Canzoniere il presidente Giancarlo Bianchi che aveva fatto parte del collegio giudicante nel processo Chimera. La Corte di Cassazione lo dichiara incompatibile e dovrà essere sostituito

20 ottobre 2021
13:44

Sono stati necessari due procedimenti in Cassazione ed altrettanti davanti la Corte di Appello di Catanzaro per porre la parola fine alla complessa vicenda giudiziaria che ha riguardato la dichiarazione di ricusazione avanzata dagli avvocati Aldo Ferraro e Lucio Canzoniere, difensori di Nino Cerra, nei confronti del presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Giancarlo Bianchi, chiamato a giudicare il loro assistito accusato di estorsione pluriaggravata.

Giudice incompatibile

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha, infine, accolto la dichiarazione di ricusazione che i legali avevano proposto, annullando senza rinvio il provvedimento - con cui inizialmente quella dichiarazione di ricusazione era stata rigettata - e disponendo per l’effetto la sostituzione del giudice incompatibile. Durante il processo di Appello, i difensori di Nino Cerra avevano, infatti, dichiarato di ricusare il presidente della Corte di Appello di Catanzaro, Giancarlo Bianchi, per avere egli fatto parte del collegio di secondo grado che, nel celebrare il processo “Chimera”, aveva valutato le stesse fonti dichiarative oggi poste a fondamento della responsabilità del loro assistito, ed aveva ritenuto attendibili e credibili i collaboratori di giustizia anche nella parte accusavano Cerra dell’estorsione oggetto del processo che lo stesso giudice si accingeva nuovamente a valutare.


Il primo rigetto e la condanna

Il processo fu, quindi, rinviato l'8 luglio del 2020 ma nel frattempo il 3 luglio, altra sezione della stessa Corte di Appello dichiarò inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dai difensori, sicché il collegio presieduto da Bianchi pronunciò sentenza quello stesso giorno, confermando la condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione già emessa in primo grado per estorsione pluriaggravata. Gli avvocati Ferraro e Canzoniere, oltre ad impugnare la sentenza di condanna, impugnarono in Cassazione anche quella dichiarazione di inammissibilità, deducendo innanzitutto l'illegittimità per essere stata resa senza la fissazione di altrettanta udienza camerale, ed illustrando comunque la fondatezza della dedotta incompatibilità. 

Il ricorso in Cassazione

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza emessa nell'ottobre del 2020, ha accolto integralmente il ricorso proposto dai difensori, annullando addirittura senza rinvio la declaratoria di inammissibilità per violazione del contraddittorio. La Corte di Appello fissò quindi regolare udienza per discutere della fondatezza della istanza di ricusazione, come deciso dalla Cassazione, ed all’esito, lo scorso febbraio, rigettò l’istanza difensiva questa volta ritenendola priva di fondamento, convalidando l’operato del giudice.

Battaglia legale

Gli avvocati Aldo Ferraro e Lucio Canzoniere, convinti della fondatezza delle loro ragioni, hanno nuovamente proposto ricorso per Cassazione contro quel rigetto, e la sesta sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza emessa ieri, non solo ha annullato senza rinvio il provvedimento di rigetto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ma, inusualmente, ha addirittura accolto la dichiarazione di ricusazione del presidente del collegio giudicante. 

Sentenza annullata

Gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria della Corte di Appello di Catanzaro per dichiarare la nullità degli atti emessi dal giudice ricusato, tra i quali la sentenza emessa all’esito del processo di appello. Nel frattempo, era stato fissato il giudizio in Cassazione avverso la conferma della condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione che il giudice Bianchi aveva concorso a pronunciare e che oggi sulla scorta dell’accoglimento dell’istanza difensiva, comporterà inevitabilmente la dichiarazione di nullità con la necessità di celebrare ex novo il secondo grado di giudizio nei confronti di Nino Cerra.

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