La replica

Incarichi di ricollocamento dirigenziale all’Asp di Cosenza, ribatte il medico Antonio Perri

Il direttore della Uoc di psichiatria del distretto sanitario Rende-Valle Crati espone la sua versione in merito alle nomine effettuate dal commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale

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di Redazione
27 ottobre 2022
15:15
La sede dell’Asp di Cosenza
La sede dell’Asp di Cosenza

In merito all’articolo Asp di Cosenza, anomalo ricollocamento ex direttori di distretto, il dottor Antonio Perri replica quanto segue.

«In materia di diritto sanitario e di procedure di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché dei principi dell’Ordinamento che regola l’agire della P.A., in nessun caso si prevede l’incarico “fiduciario” o intuitu personae. Permane, invece, in capo alla stessa e in via residuale, un potere discrezionale esercitabile nei limiti previsti dalla stessa legge e giammai di libera determinazione, sia nella fase di conferimento, che di revoca dell’incarico. La P.A., diversamente dalla politica, deve, in ogni caso, dare motivo delle sue scelte, ancor di più nel caso di conferimento d’incarichi a titolo oneroso.


Potrei entrare nel merito della determinazione del Direttore generale P.T. che ha portato alla decadenza dall’incarico di direttore del Distretto Cosenza/Savuto e altri, ma non lo faccio, aspettando con fiducia il proposto ricorso alla Corte di Appello, avendo il Giudice di prime cure statuito “ che la verifica e valutazione alla scadenza dell’incarico non è più atto dovuto.( sic! ) e che l’incarico conferito al mio successore era legittimo poiché scelto tra la “terna” degli idonei(data dai tre miglior punteggi, previa valutazione curriculare e colloquio).Tanto non risponde al vero: nessuna “terna” è stata individuata, ne punteggi attributi, ne colloqui effettuati. E ciò mi fa ritenere che anche le altre motivazioni in sentenza possano trovare una diversa lettura.Fiducia riposta nella considerazione che già per altra mia decadenza(2006) da direttore del Distretto ex ASL di Castrovillari, la Corte di Cassazione( n.27120/2017) ha poi dichiarato la nullità della decadenza, avvenuta in violazione di norma imperativa qual è la verifica e valutazione dell’incarico conferito--- “posto a tutela del cittadino che deve poter contare su di un dirigente che non solo abbia i titoli ma che sia anche capace”… da effettuarsi con riferimento agli obiettivi assegnati e contrattualmente definiti, che, nel caso di specie, era stata omessa , così come per il distretto Cosenza/Savuto . Anche oggi, come allora resto convinto di trovare un Giudice a Berlino.

Diversamente, intendo argomentare sull’incarico conferito, sottolineando che è avvenuto dopo che l’azienda ha, tardivamente, ottemperato alle previsioni contrattuali e al Regolamento Aziendale (l’azienda effettua la verifica di tutti gli incarichi dirigenziali non oltre 60 gg. prima della loro scadenza).

Tanto acclarato, confuto con certezza di diritto che il conferimento dell’incarico di direttore di distretto è cosa diversa dalle altre UOC e che quindi non poteva essere fatta la ricollocazione su altra UOC dovendosi prevedere le procedure “concorsuali”. Questa lettura, è stata fatta, nei primi anni di applicazione dell’art. 3 sexies del D.Lgs. 229/99, nel convincimento che si trattasse di scelta “fiduciaria” o “intuitu prsonae”, non avendo la normativa disposto una specifica procedura, (ma, quale UOC era da ritenersi già prevista dall’art. 15 ter del D.Lgs 502/92 per tutte le UOC). Per poi affermarsi, anche, a seguito di giudicati giurisprudenziali, che nella P.A., non è previsto l’incarico “fiduciario “(inteso come intuitu personae) e che la norma non dispone distinzione alcuna con le altre UOC; che era, quindi, obbligatorio attenersi alle procedure di cui ex all’art. 15 ter, comma 2 del D.Lgs. 502/92, con la costituzione dell’apposita commissione in composizione secondo l’art. 15 ter comma 2, secondo periodo, con compito di effettuare la valutazione idoneativa, da cui il Direttore generale individuava, ”fiduciariamente” ( nel senso che tra i valutati idonei non era necessario dare motivazioni)(cfr. a Corte d’Appello di Catanzaro- Sezione Lavoro- ....A giustificare l’inosservanza di tali modalità di selezione non vale la considerazione secondo cui la nomina di direttore di distretto è retta da diversa norma recata all’art. 3 sexies del D.Lgs. 502/92. Invero, siffatta norma individua i soggetti a cui l’incarico può essere conferito, ma non disciplina le modalità di conferimento. In base ad essa, si individuano i candidati idonei, tra i quali l’art. 15 ter del D.Lgs. 502/92 prevede che il direttore generale possa operare la sua scelta. E neppure può invocarsi il potere fiduciario della scelta per giustificare l’inosservanza delle modalità previste per la selezione, perché è indubbio che anche quella riconducibile all’art. 15 ter è una scelta fiduciaria, che però non può essere affidata alla illimitata discrezionalità del direttore generale, ma una discrezionalità che deve essere esercitata nel perimetro del novero dei candidati prescelti dall’apposita commissione ... (Corte Appello Catanzaro- Sez. lavoro -sent. 1567/2016).

A dissipare ogni dubbio, che nessuna differenza è data per le procedure di conferimento degli incarichi di UOC, ha provveduto, nel merito, la Suprema Corte di Cassazione. pure i direttori di distretto socio sanitario sono previsti dal D.Lgs. n. 502 del 1992, e l'art. 3 sexies non detta per la loro nomina diposizioni tali da indurre ad una conclusione diversa, da quella raggiunta dalle suindicate pronunce, a proposito dei dirigenti di struttura complessa (UOC). (Cassazione Civile Sez. Unite 09/05/2016 n. 9281); Ancora. le procedure di selezione avviate dalle ASL, sia che riguardino il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa in base all’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 cit.), sia che si riferiscano al conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio-sanitario in base all’art. 3- sexies del medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cassazione SS.UU., ordinanza n. 4227 del 17 febbraio 2017).

Invero, anche l’Azienda sanitaria, dopo censura da parte dell’ANAC da me adita, ha regolamentato il conferimento e revoca del direttore di distretto allo stesso modo delle altre UOC (delibera 338/2020) e al corvo suggeritore sarebbe bastato leggere questa delibera, senza necessità di comprenderla. Troppa grazia.

Per ultimo, ma non ultimo, anche nella sola ipotesi di scuola di scelta “fiduciaria” il Direttore generale si vincola con un contratto di lavoro (firmato tra le parti) di tipo sinallagmatico e perde ogni potere discrezionale. “una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica ad esso rimane estraneo ogni connotazione autoritativa e discrezionale e l’Amministrazione opera con i poteri del privato datore di lavoro. … Nello svolgimento del rapporto di lavoro assoggettato alla disciplina del Codice Civile e delle leggi speciali per i rapporti di lavoro nell’impresa privata, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/01, la P.A. agisce con i poteri del privato datore di lavoro e i suoi atti di gestione del personale sono svuotati di potestà d’imperio e unilaterale” (Cass. S.U. n° 41 del 24.02.2000); Tanto a mente del D.Lgs 29/93(che disciplina anche la dirigenza sanitaria ai sensi del co. 2 dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92, “la Dirigenza passa dagli incarichi a tempo indeterminato a tempo determinato, rinnovabile, in previsione di una responsabilità dirigenziale in ordine al raggiungimento dei risultati attesi e concordati con il contratto”;

Da quanto sopra, non può che dedursi che il conferimento, la revoca e d eventualmente l’applicazione dell’Istituto della ricollocazione, già previsto dal comma 8 dell’art. 39 del CCNL -Dirigenza sanitaria 1998-2001 e nel DCA 117/2016 a cui ci si richiama nel conferimento di incarico di altra UOC per ricollocazione, vista la verifica positiva accertata dall’azienda, è legittimo!!! Atteso che la modifica dell’art. 15 del D.Lgs. 502/92 di cui all’art. 4 D.L. 158/2912 convertito con L. 189/2012c recita…che “l’esito positivo della valutazione professionale determina la conferma dell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari livello, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 32, D.L. 78/2010 (soppressione della struttura) … e che il Contratto firmato con l’azienda all’art. 10 recitava “ con la verifica positiva il dr. Perri acquisisce un diritto al rinnovo dell’incarico”».

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