La vicenda giudiziaria

Lo mandano in carcere senza la presenza dell’avvocato, la Cassazione annulla l’ordinanza cautelare

Nel 2020 il tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria aveva spedito dietro le sbarre il detenuto cosentino Andrea Rudisi, condannato in via definitiva per droga e rapina. Ora gli ermellini hanno annullato con rinvio quella misura

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di Antonio Alizzi
23 agosto 2021
17:16

La storia recente di Andrea Rudisi, 42enne cosentino, condannato in via definitiva per i reati di rapina e droga, è fatta di gravi problemi di salute e di ordinanze cautelari che, nonostante le perizie presentate dai suoi difensori, lo hanno visto varcare di nuovo la porta d’ingresso del carcere. È successo pochi mesi fa, quando il tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, competente a livello territoriale in quanto il detenuto originario di Mendicino, si trovava in riva allo Stretto prima della scarcerazione, aveva ribaltato l’esito del magistrato di Sorveglianza che, in accoglimento delle richieste difensive, presentate dagli avvocati Antonio Quintieri e Matteo Cristiani del foro di Cosenza, aveva mandato Andrea Rudisi ai domiciliari.

La storia processuale di Andrea Rudisi

Quest’ultimo, anni fa rimase coinvolto in una importante operazione anti-droga condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza. Uno degli agenti della Questura, dopo aver percepito che in un pacco in arrivo da Londra, ma partito dalla Colombia, potesse esserci della droga, si presentò davanti casa sua a Mendicino, con l’uniforme di corriere. Una volta consegnata la merce - si trattava in realtà di una poltrona - scattò il blitz della Mobile che all’interno dell’appartamento di Rudisi scoprì quasi mezzo chilo di cocaina, opportunamente occultata. Una vicenda processuale che, come altri fatti-reato, lo costringe oggi a stare dietro le sbarre.


Udienza camerale senza la presenza dei legali

Tornando alla questione relativa al suo arresto, emerge - da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione - che il tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria sia incorso in un grave errore procedurale. In sostanza, l’udienza in cui si doveva decidere sul ritorno in carcere di Andrea Rudisi, inizialmente rinviata senza aver comunicato la nuova data, era stata celebrata senza la presenza dei difensori, ovvero il 24 novembre scorso.

Il tribunale di Sorveglianza si giustificò, in questo caso, affermando che «i difensori e gli interessati avrebbero potuto “prendere visione della data di rinvio visionando il ruolo di udienza” che sarebbe stato “affisso nell’ingresso del tribunale”», invitando «i signori avvocati a notiziare dell’eventuale rinvio del procedimento i colleghi difensori appartenenti ad altri fori».

La Cassazione annulla l’ordinanza cautelare

Nel provvedimento emesso della prima sezione penale della Cassazione si legge anche che «il 26 ottobre 2020 l’avvocato Antonio Quintieri veniva informato con comunicazione a firma del giudice Tortorella - cui era allegata la citata nota del presidente del tribunale - che il procedimento coinvolgente il suo assistito non si sarebbe trattato alla prevista udienza del 27 ottobre successivo».

Gli ermellini, però, hanno chiarito che «nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza camerale, non contenendo l’indicazione della data della nuova udienza, comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, non solo se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa».

«Prassi estranea al sistema processuale penale»

Quindi, la Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, «perché emessa in esito ad udienza camerale preceduta da rinvio a nuovo ruolo non seguito da rituale notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia». E ancora: «Il richiamo contenuto nel provvedimento alla verificata “regolarità delle notificazioni e delle comunicazioni”, in realtà”, si esaurisce in una formula di stile non rappresentativa della realtà documentale in atti, che non lascia emergere un riferimento neppure dell’avvenuto, eventuale, assolvimento della singolare modalità di comunicazione - per la verità del tutto estranea al sistema processuale penale - individuata nella nota del presidente del tribunale reggino più sopra richiamata - in modo assolutamente aleatorio e, perciò, inaccettabile, alla diligenza e iniziativa individuale degli avvocati del distretto di Reggio Calabria». Il detenuto ora attende da Napoli l’esito della nuova udienza dinanzi al tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

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