Un libro dedicato a San Benedetto da Norcia è al centro di un confronto giudiziario che coinvolge un detenuto al 41 bis e arriva fino alla Cassazione. A chiedere di poter acquistare «La medaglia di San Benedetto» è stato Antonio Piromalli, detenuto nel carcere di Parma. La direzione dell'istituto penitenziario aveva respinto la richiesta, ritenendo che il volume potesse essere utilizzato per coltivare contatti con l'organizzazione criminale attraverso riferimenti a simboli e testi sacri. È il Corriere della Sera a ricostruire la storia. 

La vicenda è stata portata davanti alla magistratura di sorveglianza. Il primo giudice chiamato a esaminare il caso aveva confermato il provvedimento del carcere, ritenendo adeguatamente motivato il diniego e non ravvisando una compromissione dei diritti del detenuto.

Il caso è arrivato successivamente davanti alla Corte di Cassazione, chiamata a esaminare il ricorso presentato dai legali di Piromalli. La Suprema corte, dopo aver qualificato l'istanza come reclamo, non ha però definito nel merito la questione. Gli atti sono stati rinviati al magistrato di sorveglianza di Bologna, che dovrà valutare se esista effettivamente un pregiudizio a un diritto soggettivo del detenuto e se il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria sia legittimo.

La richiesta di Piromalli: «La medaglia di San Benedetto»

A presentare la richiesta attraverso i suoi legali è stato Antonio Piromalli, figlio di Pino Piromalli, detto «Peppe Facciazza», figura di vertice della cosca di Gioia Tauro. Il detenuto aveva chiesto alla direzione degli istituti penitenziari di Parma di poter acquistare il volume dedicato a San Benedetto.

Il diniego era stato successivamente impugnato davanti al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia. Il giudice aveva però dato ragione all'amministrazione penitenziaria, ritenendo congrua la motivazione legata al possibile utilizzo di simboli religiosi e testi sacri per mantenere contatti con l'organizzazione criminale, anche sulla base di comportamenti attribuiti al detenuto in passato.

I legali di Piromalli hanno contestato questa ricostruzione. Secondo la difesa, nella sentenza di condanna non sarebbe emerso che il detenuto avesse utilizzato testi sacri nell'ambito della propria condotta associativa. Da qui la contestazione secondo cui il divieto di acquistare il volume sarebbe stato motivato in modo generico e avrebbe inciso sui diritti riconosciuti dalla Costituzione, richiamando in particolare l'articolo 27.

La Cassazione ha quindi disposto un nuovo esame, senza stabilire che il libro debba essere necessariamente acquistato dal detenuto. Sarà ora il magistrato di sorveglianza di Bologna a dover valutare la fondatezza delle ragioni sollevate dalla difesa e la legittimità della decisione dell'amministrazione penitenziaria.

Dai fusilli con la 'nduja al libro religioso

Non è la prima volta, ricorda ancora il Corriere della Sera, che una richiesta di Piromalli all'interno del carcere di Parma finisce al centro di un procedimento giudiziario. Lo scorso anno il detenuto aveva chiesto di poter cucinare i propri piatti preferiti oltre l'orario previsto, arrivando a chiedere la possibilità di preparare anche pietanze della tradizione calabrese come i fusilli con la 'nduja e la «struncatura ammollicata con le acciughe».

Anche quella vicenda aveva attraversato diversi gradi della magistratura. La direzione del carcere aveva respinto la richiesta, così come aveva fatto successivamente il Tribunale di sorveglianza. Infine era intervenuta la Cassazione, confermando che il regime detentivo del 41 bis non consentiva deroghe rispetto alle regole stabilite e che i fornelli dovevano essere spenti alle 20.

Ora il nuovo confronto riguarda un tema completamente diverso: la possibilità di acquistare e leggere un libro religioso.

Il nodo della simbologia sacra nella 'ndrangheta

È proprio il possibile rapporto tra il contenuto religioso del volume e le dinamiche dell'organizzazione criminale a costituire uno degli aspetti centrali della vicenda.

La difesa sostiene che non sia stato dimostrato un utilizzo di testi sacri da parte di Piromalli nella sua attività associativa. L'amministrazione penitenziaria, invece, aveva motivato il diniego facendo riferimento al rischio che simboli e riferimenti religiosi potessero essere utilizzati per mantenere rapporti con l'organizzazione.

Il tema si inserisce in un contesto più ampio, quello dell'utilizzo della simbologia sacra da parte della 'ndrangheta. Nell'universo rituale delle organizzazioni criminali, santi, formule religiose e giuramenti possono essere sovrapposti ai meccanismi di affiliazione e alla costruzione di legami considerati vincolanti.

La vicenda del libro su San Benedetto, dunque, non è ancora arrivata al suo punto conclusivo. La Cassazione ha rinviato gli atti al magistrato di sorveglianza di Bologna, che dovrà ora esaminare nel merito la questione. Solo dopo questa nuova decisione sarà eventualmente possibile un ulteriore passaggio davanti alla Suprema corte.

Il caso potrebbe così diventare un precedente importante per stabilire fino a dove possano spingersi le limitazioni imposte a un detenuto sottoposto al 41 bis quando la richiesta riguarda un testo religioso e, soprattutto, quando l'amministrazione ritiene che anche il linguaggio simbolico possa diventare uno strumento di collegamento con l'organizzazione criminale.