Coronavirus Calabria, la nuova ordinanza della Regione: misure e divieti

La governatrice Santelli impone ulteriori strette per fronteggiare l'emergenza. Consentita una sola uscita al giorno. Tutti i negozi chiusi la domenica. Chi trasgredisce rischia di finire in quarantena

di Redazione
20 marzo 2020
19:45

Obbligo di rimanere in casa fino al 3 aprile, un'uscita al giorno solo per motivi essenziali, vietate le attività sportive all'aperto, stop alle slot machine nelle sale tabacchi.
Dopo aver chiesto l'invio dell'esercito, la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emanato una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Ecco cosa prevede:

1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull’intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;


 

2. Ai sensi della presente ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;

 

3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione;

 

4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

 

5. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

 

6. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone;

 

7. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

 

8. È disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

 

9. I sindaci, con propria ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie;

 

10. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nell'ordinanza;

 

11. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

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