Quarantene ridotte, possibilità di interrompere l’isolamento anche se si è ancora positivi qualora fosse passato un congruo intervallo di tempo e fossero scomparsi sintomi, niente tamponi ai contatti stretti dei positivi. Fa discutere il nuovo decreto del ministero della Salute che cambia approccio al trattamento del Covid.

 

Cambiamenti di passo necessari, si legge nella circolare inviata alle Asp «in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali e del parere formulato dal comitato tecnico scientifico».


Per quanto riguarda i casi positivi asintomatici, si legge nel provvedimento, il periodo di isolamento previsto diventa di dieci giorni, termine dopo il quale andrà effettuato un test molecolare che dovrà avere esito negativo.


Nei casi positivi sintomatici si potrà «rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)».


C’è poi chi poi fatica a negativizzarsi nonostante i sintomi del Covid siano scomparsi. Questi soggetti «potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)».


Per quanto concerne, invece, i contatti stretti asintomatici devono osservare: un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. «Si raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; prevedere accessi al test differenziati per i bambini; non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità».