La sentenza

Regione, il Tar sospende le delibere di giunta sul Corap: illegittimi tutti gli atti di Spirlì?

Secondo i giudici amministrativi il presidente facente funzioni e l’esecutivo regionale non avevano il potere di assumere alcune decisioni perché agivano in regime di prorogatio. Un provvedimento che ipoteca gran parte dell’attività di governo della Cittadella (ASCOLTA L'AUDIO)

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di Pa. Mo.
21 ottobre 2021
16:53
Nino Spirlì
Nino Spirlì

Il presidente Spirlì, sembra che abbia prodotto un altro pasticcio amministrativo. Il nocciolo della questione è rappresentato dall’annullamento da parte del Tar di alcuni atti emessi dal presidente ff e dalla Giunta Regionale. La notizia apparentemente potrebbe passare come uno dei tanti atti che il TAR Calabria annulla alla giunta regionale ma, in questo caso, potrebbe fare giurisprudenza e potrebbe essere esteso ad altri atti decretati dal presidente ff della Calabria Nino Spirlì producendo un effetto domino devastante.

In sostanza la Prima sezione del TAR Calabria ha sospeso la Delibera della Giunta regionale del 25.08.2021, n. 411; il Decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale della Calabria n. 147 del giorno 01.09.2021. Gli atti del presidente ff in sostanza mettevano in liquidazione il Corap e nominavano il commissario liquidatore della relativa società. Il Commissario straordinario del Corap aveva impugnato sia la delibera della Giunta regionale della Calabria che aveva posto in liquidazione coatta amministrativa l’ente pubblico regionale Corap e sia il relativo decreto del Presidente f.f. di nomina del Commissario liquidatore. Il Tar ha accolto il suo ricorso sospendendo l’efficacia dell’atto e fissando la discussione di merito all’udienza pubblica del 16 marzo 2022.


La notizia, in questa decisione, è rappresentata, come dicevamo in premessa, dalla motivazione del Tribunale amministrativo in accoglimento del ricorso del commissario straordinario. Secondo i giudici amministrativi, infatti, il presidente ff e la giunta regionale non avevano il potere di assumere alcuni atti in considerazione del fatto che loro agivano in regime di prorogatio.

Secondo il Tar, infatti, “la Giunta regionale che ha adottato l’atto è quella che ha esercitato i poteri in seguito al decesso del presidente della Regione ai sensi dell’art. 33 dello Statuto regionale e, dunque, in regime di prorogatio (la norma prevede che in seguito a N. 01508/2021 REG.RIC. sfiducia, rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente “Il presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente”); - che, inoltre, l’atto è stato adottato in data successiva alla indizione delle elezioni amministrative regionali; -  ha spiegato la Corte Costituzionale - che, nel silenzio della disposizione dello Statuto sull'estensione dei poteri del Consiglio regionale, di Presidente e della Giunta durante la fase di prorogatio, esse non possano che essere interpretate come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali, giacché l'esistenza di questi limiti è immanente all'istituto della stessa "prorogatio" “in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, «di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (sentenza n. 468 del 1991), limitati al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili [...]» (così sentenza n. 68 del 2010 e v. anche Corte Costituzionale, 22/11/2016, n. 243 concernente la proroga dei poteri del Consiglio regionale della Regione Calabria a fronte di generica norma statutaria analoga [ art. 18 co. 2 “Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”).”

Insomma, la decisione del TAR in merito a questa vicenda del Corap, se estesa ad altri atti di questa natura, adottati da Spirlì e dalla Giunta Regionale in questo periodo e secondo le caratteristiche descritte dai giudici amministrativi, potrebbero essere viziati e quindi di nulli. Ciò aprirebbe la strada ad un macroscopico contenzioso con conseguenze finanziarie facilmente immaginabili.  

Giornalista
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