La decisione

Tumore diagnosticato in ritardo: l’Asp di Cosenza condannata a risarcire un paziente dopo 27 anni

Secondo i giudici, i medici che ebbero in cura l'uomo avrebbero potuto diagnosticare un lipoma vertebrale già al primo ricovero. Invece, lo fecero soltanto un anno più tardi, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita del malcapitato

55
di Francesca  Lagatta
4 febbraio 2024
10:31
Il tribunale di Catanzaro
Il tribunale di Catanzaro

Nei giorni scorsi, la Terza sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato l’Asp di Cosenza e un ex dirigente medico al risarcimento di una somma di € 79.764,60, più le spese legali, nei confronti di un uomo residente nella provincia di Cosenza. Secondo i giudici catanzaresi, il paziente avrebbe subito gravi danni per il ritardo nella diagnosi di lipoma vertebrale, un tumore benigno del canale spinale, che ha pesantemente inciso sulla qualità della sua vita. La vicenda affonda le sue radici nel lontano 1997, anno in cui fu ricoverato per la prima volta. L’uomo è stato assistito in tribunale dall’avvocato Giuseppe Fortunato, del foro di Paola.

La vicenda

Il signor Mario (nome di fantasia, ndr), all’epoca dei fatti poco più che trentenne, fu ricoverato nel 1997 all’ospedale Iannelli di Cetraro per un’operazione di asportazione della prostata. Dopo il periodo di degenza, l’uomo fu colpito da insufficienza renale e altri gravi problemi di salute che, di lì in poi, hanno influenzato negativamente e in modo definitivo la sua vita. In particolare, avrebbe gravato il ritardo nella diagnosi di lipoma vertebrale, patologia riscontrata soltanto un anno più tardi, ovvero al momento del secondo ricovero nello stesso nosocomio.  Per far valere i suoi diritti, Mario in un primo momento si era rivolto al tribunale di Paola, chiedendo un maxi risarcimento. Ma la sentenza, emessa nel 2015, non evidenziava alcuna responsabilità dei medici, confermando la validità del loro operato.


Il ricorso in Appello

Così, il paziente ha deciso di impugnare il verdetto e ricorrere all’Appello. I magistrati del secondo iter processuale, a partire dal 2019, si sono avvalsi dell’aiuto di una serie di esperti e ctu, che hanno approfondito la questione e portato al ribaltamento della prima sentenza. All’esito delle approfondite ricerche, hanno affermato, testualmente: «Per come già ampiamente segnalato, l’omessa precoce diagnosi di lipoma vertebrale – pur effettuabile in Cetraro già al primo ricovero – ha determinato perdita di chances». Altresì, i consulenti hanno chiarito che «al momento del primo ricovero in Cetraro era possibile pervenire alla diagnosi di lipoma vertebrale con vescica neurologica. Il mancato accertamento discende dalla omessa e ponderata valutazione, principalmente, della anamnesi raccolta dal sig. “Mario” che lamentava disturbi di natura neurologica/vescicale e dolori in sede lombare, con correlazione anche cronologica, ingravescenti». Ed ancora: «Il ritardo di oltre un anno ha consentito l’ingrandirsi del lipoma e l’aggravamento dei sintomi con comparsa di vescica neurologica e necessità di catetere a permanenza. Considerando che anche un intervento tempestivo non avrebbe garantito la guarigione totale del paziente e tenuto conto dei sintomi lamentati all’epoca in cui era diagnosticabile il lipoma, si ritiene che la percentuale ascrivibile alla ritardata diagnosi possa essere quantificata nella misura del 20%».

Danno biologico accertato

«Alla luce di tutti gli accertamenti eseguiti – scrivono quindi i giudici della Corte d’Appello - è emerso un parziale, ma significativo, riscontro a quanto lamentato dall’attore, circa il danno alla salute subito a seguito dei trattamenti effettuati presso i presidi ospedalieri facenti capo alla ASP di Cosenza, con particolare riferimento alla ritardata diagnosi e trattamento del lipoma vertebrale che, se curato tempestivamente – come poi è stato fatto correttamente – avrebbe offerto al paziente una maggiore chance di evitare le pur gravi conseguenze dovute alla sopportazione di un catetere a permanenza, con tutte le conseguenti diminuzioni della qualità di vita. Pertanto – concludono -, appare condivisibile la determinazione da parte dei consulenti dell’entità del danno biologico».

GUARDA I NOSTRI LIVE STREAM
Guarda lo streaming live del nostro canale all news Guarda lo streaming di LaC Tv Ascola LaC Radio
top