Multe con lo scout speed, una sentenza del tribunale di Paola le annulla

Il verdetto del giudice monocratico Franco Caroleo è giunto al termine di un contenzioso civile in cui un cittadino ha ottenuto l'annullamento del verbale accertato con il rilevatore posizionato all'interno di un'auto della polizia  

di Francesca  Lagatta
4 dicembre 2018
09:56

Una sentenza destinata a creare un precedente importante quella emanata il 22 novembre scorso dal giudice monocratico del tribunale di Paola Franco Caroleo: i verbali relativi a infrazione stradale accertata mediante scout speed senza cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi preventivi non sono da ritenersi validi. Il verdetto, che farà felice migliaia di automobilisti, è arrivato alla fine di un contenzioso civile in cui un cittadino ha ottenuto l'annullamento del verbale di accertamento elevato dal Comando della Polizia locale - Servizio associato dai Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa per la violazione dell'art. 142, co. 8, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), per aver superato i limiti massimi di velocità.

Cos'è lo scout speed

Lo scout speed è un rilevatore invisibile di velocità posizionato all’interno di un’auto della polizia, collocato all’altezza dello specchietto retrovisore sul parabrezza. L’apparecchio, utilizzato durante la normale circolazione sulle strade, è in grado di rilevare la velocità delle auto nello stesso senso di marcia, sia davanti che dietro, sia nell’opposta carreggiata con senso di marcia inverso. Se l’automobilista in quel momento sta superando i limiti di velocità, viene contravvenzionato.


La sentenza

Il dott. Caroleo, nell'emettere sentenza, fa riferimento all'art. 1 del decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007, che fissa con precisione le modalità di segnalazione. Testualmente, recita l'articolo, “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, con segnali stradali luminosi a messaggio variabili e con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli”. Regole ben precise che non possono essere oggetto di interpretazione. 

Pertanto il giudice monocratico del tribunale di Paola, pur osservando la perfetta taratura dell'apparecchio elettronico, “definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto avverso la sentenza impugnata e, per l'effetto, conferma l'annullamento del verbale di contestazione oggetto di opposizione in primo grado”. Così è deciso. 

 

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