Soprintendenza archeologica, bocciato ricorso di Catanzaro: la sede a Crotone

Il Tar dà ragione alla scelta del ministero dei Beni culturali confermando la scelta della città pitagorica

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di Redazione
28 dicembre 2020
16:43
Il castello di Carlo V a Crotone
Il castello di Carlo V a Crotone

È stato dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale il Comune di Catanzaro sollecitava l'annullamento del decreto con il quale il Mibact ha istituito la nuova Soprintendenza Catanzaro-Crotone con sede nella città pitagorica nel castello di Carlo V. La decisione è contenuta in una sentenza del Tar del Lazio in merito a un ricorso proposto dall'Amministrazione del capoluogo regionale calabrese.

In contestazione c'era il decreto ministeriale del 28 gennaio 2020 che, nell'individuare gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del ministero, indicò in Crotone la sede della neo istituita Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, nonché il decreto del presidente del Consiglio del 2 dicembre 2019 nella parte in cui non prevede che almeno una delle Soprintendenze regionali abbia sede nel capoluogo di regione.


Premettendo che il decreto impugnato ha previsto anche Soprintendenze interprovinciali, per il Tar «rispetto a tale assetto, il Comune lamenta un pregiudizio per l'intera comunità calabrese, che avrebbe eventualmente potuto lamentare la Regione Calabria».

Il Comune di Catanzaro, infatti, «in quanto ente esponenziale del territorio comunale di riferimento, ancorché riferibile al capoluogo di Regione, non è legittimato a far valere in giudizio interessi imputabili all'intero ambito regionale la cui tutela è affidata alla Regione, e dunque ad un altro soggetto costituzionalmente distinto che, solo, potrebbe rivendicare la pretesa irrazionalità delle scelte effettuate con il Decreto impugnato».

In più, per i giudici non può essere ricavata una legittimazione del Comune «in forza del precedente D.M. del 1985, con il quale, secondo la tesi del ricorrente, sarebbe stata "istituita la sede per la Soprintendenza di Catanzaro». Tale atto, infatti, «si era limitato a istituire un semplice Ufficio distaccato della Soprintendenza di Cosenza. Sicché, il Comune di Catanzaro, anche nel precedente assetto, pur essendo capoluogo di Regione, non era stato individuato quale sede di una Soprintendenza propria. La struttura organizzativa che risulta, invero, necessariamente collegata al capoluogo di Regione è, infatti, il solo Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Calabria».

 

 

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