Nuovo intervento

Precariato storico, la Regione ci riprova: ecco i correttivi alla legge per la stabilizzazione di 696 lavoratori

Dopo lo stop imposto dal Governo alle modifiche alla legge 29/2019, arrivano le modifiche prevedendo l’entrata in vigore anticipata rispetto ai termini ordinari

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di Claudio Labate
1 maggio 2022
18:00
La Cittadella regionale
La Cittadella regionale

La maggioranza di centrodestra mette mano alla legge sulla “Storicizzazione delle risorse del precariato storico” che era stata impugnata dal ministro Gelmini «in quanto talune disposizioni in materia di finanza pubblica, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione».

Il nuovo intervento viene proposto proprio per metterci una pezza, ed al fine di promuovere e rendere più efficaci le misure di politica attiva del lavoro coerenti con la finalità originaria della stessa, volta a garantire un sostegno concreto e stabile nel tempo, per accompagnare i lavoratori calabresi di cui alle leggi regionali n. 1/2014, n. 40/2013, n. 31/2016 e n.15/2018 verso il superamento del precariato storico.


Cosa prevedeva

Come si ricorderà la legge prevedeva un intervento di quasi 8 milioni di euro per procedere alla stabilizzazione di 696 lavoratori precari, di cui 70 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato, 52 in servizio presso altri Enti utilizzatori come sussidio e ore integrative, e 574 in servizio presso i Comuni. La norma proposta dai consiglieri di Forza Italia e Coraggio Italia passò a maggioranza, ma adesso si ritorna al punto di partenza. 

Obiettivo ridurre il precariato

In particolare con la legge di modifica si garantisce al bacino dei lavoratori di cui alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008), per il triennio 2022-2024, un trattamento economico uguale a quello degli appartenenti ai così detti bacini riferiti alle predette leggi regionali, e si rimanda alla legge di bilancio la eventualità di poter garantire il medesimo trattamento per le annualità successive, in continuità con quanto già stabilito e formalizzato dalla Regione Calabria nelle precedenti leggi di bilancio.

«L'obiettivo è quello di ridurre il precariato mediante un percorso di contrattualizzazione e/o stabilizzazione che comprenda anche i lavoratori di cui alla l.r. 15/2008, in linea con la ratio legis di cui alla legge regionale n. 29/2019, accompagnando gli stessi lavoratori che saranno contrattualizzati a tempo indeterminato; si prevede, in particolare, per i lavoratori contrattualizzati con Azienda Calabria Lavoro, da più di 24 mesi a tempo determinato, l’accesso a procedure amministrative che permettano di contrattualizzare gli stessi a tempo indeterminato».

Le modifiche

La nuova legge si compone di 4 articoli. Il primo abroga gli articoli 1 e 3 della precedente. L’articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (Storicizzazione risorse del precariato storico), specificando, da un lato, che la Regione, nel caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori de quibus, erogherà il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro, dall'altro, integrandolo con due commi ad hoc: per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, per i quali gli Enti locali utilizzatori provvedono alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, la Regione erogherà un contributo fisso annuo dell'importo di 11.157,24 euro; sempre ai medesimi fini, Azienda Calabria Lavoro è autorizzata ad avviare le procedure amministrative per la contrattualizzazione a tempo indeterminato dei medesimi lavoratori, riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro.

L’articolo 3 definisce la copertura finanziaria della presente norma mediante la riduzione del finanziamento di due leggi di spesa (legge regionale n.4/2001 e legge regionale n. 15/2008) che anche in ragione delle disposizioni che si introducono, presentano un minor fabbisogno.

L’articolo 4 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis) decorrenti dal giorno successivo a quello dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

A chi si rivolge

L’art 1 della legge è modificato chiarendo che i soggetti interessati dalla disposizione normativa sono da ricondurre alla L. R. 30 gennaio 2001, n.4, recante “Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria”. In conformità alle finalità fissate da quella legge si è assistito al progressivo svuotamento del bacino regionale dei soggetti individuati attraverso la realizzazione di iniziative occupazionali previste dalla legislazione regionale succedutasi nel tempo, che ha modificato e integrato la norma originaria.

Il contingente dei lavoratori potenzialmente interessati dalla modifica della lettera “a” all’art.1 della legge regionale 25 giugno 2019, n. 29, individuati nel “bacino” della L.R. n.31/2016 e della L.R., è costituito, per l’anno 2022 da n. 92 unità lavorative e, in ragione di riduzione del numero di lavoratori, determinata dal raggiungimento dell’età pensionabile, da un contingente pari ad 89 unità nell’anno 2023 e ad 84 unità nell’anno 2024.

Considerando la data di entrata in vigore della disposizione di cui trattasi e il numero del contingente cui dovranno erogarsi tali risorse, gli oneri sono, pertanto, quantificati per l’anno 2022 in € 684.310,72 (92 unità di personale), per l’anno 2023 in € 992.994,36 (89) e per l’anno 2024 in € 937.208,16 (84).

“Economie” previste

Il contingente dei lavoratori potenzialmente interessati da previsione normativa della lettera “b” del comma 1, provenienti dal “bacino” della L.R. n. 15/2008, è costituito da 646 unità, di cui n. 70 in servizio presso Azienda Calabria Lavoro con contratto a tempo determinato, n. 576 in servizio presso altri Enti utilizzatori e Comuni.

Si è calcolato che il 54% del personale coinvolto, corrispondente a n. 378 unità, ha un’età compresa tra i 56-67 anni; pertanto si stima che nei prossimi 10 anni tali soggetti raggiungeranno gradualmente età congrua per essere posti in quiescenza; ciò determinerà delle economie sullo stanziamento iscritto in Bilancio.

Nel 2022 (la norma entrerà in vigore dal 1 luglio) gli oneri saranno pari a 3.673.121,42 euro per 646 unità di personale; nel 2023 pari a 7.190.041,48 euro per 632 unità; e 7.022.682,88 euro per il 2024 relativamente a 617 unità di personale.

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