Lavoro Calabria

Stabilizzazioni, il Tar boccia la Regione: può partecipare al concorso anche chi ha un contratto d’opera

I giudici amministrativi hanno annullato la nota della Cittadella e un parere reso dal dipartimento della Funzione Pubblica. «La nozione di lavoro flessibile deve essere interpretata in senso ampio»

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di Luana  Costa
17 novembre 2022
18:21

Anche i possessori di contratti d'opera professionale potranno partecipare al concorso bandito dalla Regione per accedere alla stabilizzazione. Lo ha stabilito il Tar Calabria su ricorso presentato da Marcello Pagano (difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro) che ha impugnato la nota del dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria di esclusione dalla procedura di stabilizzazione e il parere reso dal dipartimento della Funzione Pubblica.

I giudici della seconda sezione hanno accolto l'istanza cautelare e sospeso il provvedimento di esclusione della Regione ammettendo con riserva Marcello Pagano a partecipare alla procedura di stabilizzazione. «Il collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale - si legge nell'ordinanza - secondo il quale, attese la finalità della speciale procedura di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni, la nozione di lavoro flessibile debba essere interpretata in senso ampio e sia, pertanto, idonea a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall’amministrazione che abbiano creato situazioni di precariato».


«Ritenuto, conseguentemente che anche il contratto d’opera stipulato da un professionista con l’amministrazione - annotano i giudici - possa assumere rilevanza ai fini della stabilizzazione, qualora si accerti che la disciplina negoziale, in concreto approntata dalle parti, ne consenta la riconduzione alla più ampia tipologia di contratto di lavoro flessibile con l’amministrazione e non, invece, ad una tipologia di contratto volta a soddisfare esigenze di natura meramente transitoria, specifica e temporanea dell’amministrazione».

«Nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la Regione Calabria ha i caratteri di un rapporto di lavoro flessibile, avendo soddisfatto un’esigenza di carattere durevole dell’amministrazione (alla luce delle proroghe reiterate della durata dei contratti e del contenuto delle prestazioni stesse) e comportato un inserimento stabile nella struttura della Regione (alla luce dell’orario e delle giornate di lavoro mensili, nonché della sottoposizione a codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al controllo dei dirigenti)». 

Giornalista
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