Ordinanza “riapri bar”, il Tar deciderà sabato. La Regione Calabria si difende: «Atto legittimo»

L'Avvocatura dello Stato rinuncia alla procedura accelerata. Non ci sarà un decreto monocratico ma una pronuncia collegiale. La Cittadella si è costituita: «Ricorso inammissibile»

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di Pietro Bellantoni
5 maggio 2020
14:56

Il giorno della verità. Sabato prossimo il Tar della Calabria si pronuncerà sulla richiesta di sospensiva, avanzata dal governo, della ordinanza “Riapri bar” firmata dalla presidente della giunta Jole Santelli.

 


L'avvocatura dello Stato, per conto dell'esecutivo nazionale, ha rinunciato alla procedura accelerata con la richiesta di decreto cautelare monocratico al presidente del Tar di Catanzaro nel procedimento aperto contro la Regione Calabria per l'ordinanza che consente il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar e ristoranti. Lo hanno annunciato i legali nel corso dell'udienza tenuta oggi. Non ci sarà dunque un decreto monocratico, ma una pronuncia collegiale.

 

Il presidente del Tar ha quindi fissato per sabato 9 maggio (ore 9.30) l'udienza collegiale che esaminerà il ricorso.

Impugnativa «inammissibile e infondata»

L'avvocatura regionale proprio oggi si è costituita in giudizio e ha depositato una memoria difensiva in cui contesta il ricorso del governo. La Regione – difesa da Oreste Morcavallo, Andrea Di Porto e Massimiliano Manna – sostiene l'inammissibilità del ricorso per «difetto di giurisdizione».

Il governo ha infatti asserito che l'ordinanza Santelli è lesiva delle proprie prerogative costituzionali. «Ma se così è», è scritto nella memoria, viene sollevato «un conflitto di attribuzione che, in quanto tale, è sottratto alla giurisdizione del giudice adito», cioè allo stesso Tar.

 

Poiché nel ricorso viene ribadito che l'ordinanza invade «una sfera di attribuzioni propria del governo centrale, è di tutta evidenza – secondo i legali della Regione – che l'impugnativa avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte costituzionale».

Improcedibilità del ricorso

I legali sostengono, inoltre, l'«improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse», la «totale infondatezza nel merito» e, dunque, l'«assoluta legittimità» dell'ordinanza Santelli, in quanto emanata nel rispetto della legge 833 del 1978, che prevede la facoltà, per il presidente della giunta, di emettere provvedimenti di carattere contingibile e urgente.

 

L'ordinanza, ancora, per l'Avvocatura regionale «è pienamente conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità» previsti dalle norme in materia. Principi ai quali, scrive l'Avvocatura regionale, non si atterrebbe il Dpcm dello scorso 26 aprile, «che pretenderebbe di dettare le stesse identiche misure – si ripete, gravemente limitative di prerogative costituzionali – per tutto il territorio nazionale, omettendo di tener conto del diverso grado di rischio esistente tra le Regioni».

bellantoni@lactv.it

Giornalista
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