Regione Calabria, respinti i primi ricorsi: Pitaro, Mancuso e Raso restano in Consiglio

Rigettate le richieste di Chiefalo (Lega) e Mattiani (Santelli presidente). Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale a breve dovrà pronunciarsi su altri eletti

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di Pietro Bellantoni
25 giugno 2020
13:10
Il Consiglio regionale
Il Consiglio regionale

Le prime due azioni legali confermano lo status quo e l’attuale composizione del consiglio regionale.
Il Tar della Calabria ha respinto i ricorsi di Antonio Chiefalo e Giuseppe Mattiani, candidati e non eletti, rispettivamente, nelle liste della Lega (circoscrizione Centro), e “Santelli presidente” (Sud).
Chiefalo e Mattiani sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.

Restano dunque al loro posto, almeno per il momento, sia i consiglieri regionali del Carroccio Filippo Mancuso e Pietro Raso, contro la cui elezione si era appellato Chiefalo (secondo dei non eletti dietro Salvatore Gaetano, anche lui trascinato in giudizio), sia Vito Pitaro, il cui seggio era reclamato da Mattiani.


Il ricorso di Chiefalo

Secondo Chiefalo, difeso dagli avvocati Giuseppe Strongoli e Anna Maria Concolino, le operazioni di scrutinio in alcune sezioni «sarebbero state inficiate da macroscopiche e gravi irregolarità che avrebbero determinato la mancata attribuzione di numerosi voti di preferenza espressi in suo favore», di fatto alterando l’esito finale della consultazione elettorale dello scorso 26 gennaio.

In particolare, Chiefalo ha rilevato che, in base al racconto di terze persone («non rivestite della qualifica di rappresentanti di lista e, pertanto, come tali non legittimati ad interloquire con il presidente e dunque a “contestare” formalmente le decisioni del seggio», sottolineano i giudici amministrativi), i presidenti dei seggi indicati, sulla base di una non perfetta o errata indicazione del suo cognome, «avrebbero omesso di computare voti di preferenza da lui ottenuti, ovvero annullato schede valide contenenti voti di preferenza espressi in suo favore ovvero ancora non attribuito voti di preferenza regolarmente espressi in suo favore, attribuendogli, pertanto, erroneamente un risultato di voti non corrispondente al vero».

Il Tribunale – composto da Giancarlo Pennetti, Francesca Goggiamani e Domenico Gaglioti – ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile anche quello incidentale (con cui Gaetano chiedeva il parziale annullamento del verbale di proclamazione e dei verbali delle sezioni di Melissa e Strongoli, dove gli sarebbero stati assegnati 3.684 voti anziché 3.711).


Per i giudici amministrativi il ricorso di Chiefalo «appare privo dei necessari presupposti di ammissibilità, giacché, per un verso, il ricorrente non ha assolto adeguatamente all'onere probatorio posto a suo carico, seppure nella forma attenuata nei termini sopra precisati e, per altro verso, egli ha proposto motivi di ricorso che, sulla base sia del tenore letterale della loro motivazione che del loro contenuto sostanziale, risultano meramente alternativi, ipotetici e generici».

Chiefalo è stato inoltre condannato a rifondere le spese processuali, liquidate complessivamente in 4.500 euro in favore della Regione Calabria, di Raso e degli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, procuratori di Gaetano.


Il ricorso di Mattiani

Anche Mattiani dovrà pagare 4.500 di spese processuali (a favore del ministero dell’Interno, della Regione Calabria e di Pitaro) dopo il rigetto del suo ricorso.
Il giovane politico, malgrado sia risultato primo per preferenze nella sua lista nella circoscrizione Sud, non era riuscito a centrare l’elezione.

Anche Mattiani aveva chiesto l’annullamento dei verbali: il suo ricorso si fondava sulla presunta illegittimità costituzionale dell’attuale sistema di assegnazione dei seggi, che avrebbe determinato l’elezione di Pitaro benché la lista della circoscrizione Sud avesse ottenuto una percentuale di voti validi maggiore (8.74% contro l’8,50%).

Il Tribunale, richiamando una sentenza del 2006 del Consiglio di Stato, ha però ricordato «l’inconsistenza costituzionale della pretesa che i seggi vengano attribuiti seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale, non già “del relativo quoziente circoscrizionale”, bensì dei voti validi della circoscrizione».


Gli altri ricorsi

Il lavoro del Tar non è ancora finito. Sono diversi i ricorsi elettorali pendenti su cui il tribunale dovrà pronunciarsi a breve. Antonio Mundo, primo dei non eletti nella lista “Io resto in Calabria”, rivendica il seggio di Graziano Di Natale.
Maria Saladino, ex candidata alla segreteria nazionale del Pd, invoca invece il posto di Carlo Guccione.


Quanto a Domenico Consoli, primo dei non eletti di Iric nel collegio Centro, ha rinunciato al suo ricorso contro Francesco Pitaro, nel frattempo transitato nel gruppo Misto.

Incerte anche le posizioni di Pietro Molinaro (Lega) e dei consiglieri di Fdi Luca Morrone e Domenico Creazzo (sospeso dopo l’arresto per scambio elettorale politico mafioso).
La Giunta delle elezioni di Palazzo Campanella, nel valutare le loro presunte condizioni di incompatibilità e ineleggibilità, ha chiesto un parere tecnico al settore Assistenza giuridica prima di prendere una decisione.

bellantoni@lactv.it

Giornalista
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