Proposte di legge

Turismo del vino e dell’olio, si pensa a un testo unico: ecco cosa è previsto e il ruolo dei Comuni

Due proposte di legge a firma di Ernesto Alecci (Pd) puntano al rilancio dei percorsi all’insegna del gusto. L’assessore Gallo ha chiesto tempo e la Commissione Agricoltura ha rinviato la trattazione

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di Claudio Labate
18 gennaio 2023
14:21
Ernesto Alecci, consigliere regionale Pd
Ernesto Alecci, consigliere regionale Pd

Due facce della stessa medaglia da appuntare al petto della Calabria. La disciplina dell’attività enoturistica e oleoturistica arrivano in Commissione Agricoltura. Due proposte distinte di legge, firmate dal consigliere regionale del Pd Ernesto Alecci, unite da un filo sottile, volendo entrambe rappresentare un pacchetto attrattivo per migliaia di turisti che vedono nella Calabria la meta ideale per percorsi all'insegna del gusto e della scoperta dei prodotti di qualità del nostro territorio. Il potenziamento del legame tra l’olio, il vino, e il turismo rappresenta, quindi, «un'enorme possibilità di crescita per la Calabria».

E non a caso le due proposte sono arrivate insieme all’esame dell’organismo consiliare presieduto da Katia Gentile. Bisognerà ora capire come la maggioranza vorrà trattare la materia, cioè se lasciare l’iniziativa al consigliere dem di opposizione o, come successo in altri casi, dare corpo ad una proposta che provenga dal centrodestra.


Nella seduta di oggi la trattazione è stata per il momento rinviata. La presidente Gentile ha suggerito la stesura di una proposta che compendi i due testi in discussione. Non prima però di aver letto in aula una nota a firma dell'assessore Gianluca Gallo con la quale lo stesso invita la Commissione a soprassedere, momentaneamente, all'approvazione delle Proposte di legge (n. 105 e n. 106) per consentire al dipartimento competente di esprimersi tecnicamente in merito.

Proprio il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Giacomo Giovinazzo, ha ritenuto condivisibile l’invito dell’assessore ad unire i due testi: «Serve semplificare – ha detto - e, contestualmente, inserire tanti piccoli tasselli comuni».

Le finalità

La cosa certa è che entrambe le proposte hanno solide basi nella legislazione nazionale – la legge 27 dicembre 2017, n.205 per ciò che riguarda le attività enoturistiche, e la legge 27 dicembre 2019 n.160 per ciò che attiene all’attuazione delle attività oleoturistiche.

Entrambe le proposte constano di 16 articoli in cui si individuano l’oggetto e le finalità delle attività; quali considerare tali tenendo conto delle esigenze regionali; le tipologie di soggetti che possono esercitarle, stabilendo, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative ai due settori. Vengono poi stabiliti i requisiti e gli standard minimi di qualità, opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale; e si prevede la promozione della formazione, la riqualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori – oleoturistici ed enoturistici - o dei loro collaboratori. Viene disciplinata anche l’attività di degustazione in abbinamento con alimenti, collegandola prevalentemente con i prodotti di qualità, tipici e tradizionali. E si prevede l’istituzione di un elenco regionale degli operatori oleoturistici ed enoturistici.

I requisiti

Fermi restando i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistiche o enoturistiche devono presentare anche requisiti e standard minimi di qualità. Tra questi l’apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni settimanali; un sito o una pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l’italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite; un cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; la disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione; materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, in almeno tre lingue, compreso l’italiano, anche sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito oleicolo, vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività; ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore.

Il ruolo dei Comuni

Chiunque volesse avviare le attività di enoturismo o oleoturismo, dovrà presentare al Comune in cui intendono svolgere l’attività la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), e sarà la Giunta regionale a determina le modalità per la presentazione della stessa. La Scia deve indicare le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura. Il Comune ne trasmetterà copia alla struttura organizzativa regionale competente.

Quello della presentazione della Scia è un passaggio cruciale per chi aspira ad essere inserito nei relativi elenchi regionali degli operatori oleoturistici ed enoturistici, anche se le modalità di iscrizione nell'elenco di sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l’Anci.

Fatte salve le competenze di altri soggetti indicati nella normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro, sono i Comuni a dover esercitare la vigilanza (le cui forme sono demandate all’esecutivo regionale) sull’osservanza della legge. Annualmente, dovranno effettuare un controllo a campione su almeno il 10% delle strutture presenti nel territorio comunale, rispettando il turno minimo di tre anni tra i controlli allo stesso esercizio, salvo segnalazioni pervenute allo stesso Ente. I Comuni, poi, sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività di controllo e vigilanza posta in essere nell'anno precedente.

Dal punto di vista finanziario, entrambe le leggi non dovrebbero comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

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