Convocato dall’Asp di Cosenza per sottoscrivere un contratto a tempo determinato, si sarebbe visto negare la firma perché già impiegato nel servizio 118. È quanto nella diffida inviata all’Azienda sanitaria, con la quale chiede di rimuovere il diniego e fissare un nuovo appuntamento.

La vicenda riguarda la manifestazione d’interesse pubblicata il 18 giugno 2026 per il reclutamento a tempo pieno e determinato di infermieri da destinare al presidio ospedaliero di Cariati e alle altre strutture aziendali. L’avviso era stato adottato per rispondere a esigenze definite urgenti, straordinarie e non rinviabili, tra le quali la sostituzione del personale assente.

Le date presenti nel bando

Il candidato, secondo quanto esposto dal legale, era stato collocato in posizione utile nella graduatoria. Il 23 luglio aveva ricevuto dall’Ufficio concorsi una Pec con la convocazione per il 27 luglio, finalizzata espressamente alla sottoscrizione del contratto. Presentatosi all’appuntamento, avrebbe però ricevuto un diniego verbale motivato con la sua appartenenza al personale del 118.

L’esclusione sarebbe stata ricondotta a un decreto direttoriale legato a esigenze organizzative. Il legale incaricato sostiene tuttavia che gli estremi dell’atto non siano stati indicati e che il provvedimento non sia mai stato comunicato al candidato, né richiamato nell’avviso o nella convocazione. Un trattamento analogo, sempre secondo la ricostruzione contenuta nella diffida, sarebbe stato riservato ad altri infermieri provenienti dal servizio di emergenza.

La difesa osserva che l’appartenenza al 118 non figura tra le cause di esclusione, le incompatibilità o gli impedimenti alla stipula previsti dall’avviso. Il servizio prestato come infermiere presso aziende sanitarie, ospedaliere o altre amministrazioni pubbliche risulterebbe, al contrario, compreso tra i titoli valutabili.

Per il legale, l’Amministrazione non potrebbe introdurre alla conclusione della procedura una condizione negativa non contemplata dalla disciplina della selezione. Si tratta, tuttavia, della tesi formulata nell’atto di diffida, sulla quale non risulta ancora intervenuta una decisione giudiziaria né, in base alla documentazione disponibile, una replica dell’Asp.

L’altro diniego

Un secondo profilo sollevato riguarda la forma del diniego. L’avviso stabilirebbe che l’esclusione debba essere disposta con un provvedimento motivato della Direzione generale e notificata all’interessato. Nel caso contestato, invece, la mancata stipula sarebbe stata comunicata soltanto verbalmente, senza un atto individuale e senza una motivazione scritta.

La difesa ritiene inoltre contraddittorio il comportamento dell’Azienda, che avrebbe prima approvato la posizione del candidato in graduatoria e disposto la convocazione per la firma, per poi bloccare il contratto sulla base di una ragione mai comunicata in precedenza.

Le richieste legali

Con la diffida, l’avvocato dell’infermiere chiede all’Asp di confermare la permanenza del candidato in graduatoria e di fissare una nuova data per la sottoscrizione, salvaguardando anche gli effetti economici e giuridici collegati alla mancata stipula del 27 luglio. L’Azienda viene invitata, nel frattempo, a non procedere allo scorrimento della graduatoria a discapito della posizione contestata.

Qualora intenda confermare il diniego, l’Asp è stata sollecitata ad adottare un provvedimento formale e motivato, indicando le clausole dell’avviso ritenute applicabili e gli estremi del decreto richiamato verbalmente. Il termine assegnato è di cinque giorni dalla ricezione dell’atto. In mancanza di riscontro, la difesa si riserva di promuovere le iniziative giudiziarie ritenute necessarie, anche per il ristoro degli eventuali danni economici e professionali.