Ricorso rigettato

Braccio di ferro tra Asp e Sant’Anna, sul contratto 2020 il Consiglio di Stato dà ragione alla clinica privata

Il contenzioso innescato per ottenere la sottoscrizione del contratto per le attività rese durante il 2020

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di Luana  Costa
3 novembre 2021
18:27

Si conclude con un rigetto il ricorso proposto in Consiglio di Stato dall'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro che aveva impugnato la sentenza di primo grado per ottenerne la riforma. Già il Tar Calabria si era, infatti, espresso sul contenzioso innescato dalla clinica privata Sant'Anna Hospital di Catanzaro per ottenere dall'Asp la sottoscrizione del contratto per le attività assistenziali rese nell'annualità 2020.

La sentenza del Consiglio di Stato

E anche i giudici di Palazzo Spada si uniformano adesso alla pronuncia di primo grado: «Il Tar ha infatti correttamente dato atto, accogliendo il ricorso, che l’accertamento dell’obbligo inadempiuto da parte dell’Asp aveva ad oggetto “l’adozione di una determinazione con cui essa esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto, invitando, nell’ipotesi affermativa, la ricorrente alla sottoscrizione dello stesso e motivando le ragioni sottostanti alla propria decisione.


La clinica «ha agito per tutelare i propri diritti»

Stante l’esito non vincolato della determinazione, le questioni attinenti allo stato del rinnovo dell’accreditamento e alla idoneità della struttura di assicurare un’efficace prestazione del servizio sanitario possono essere eventualmente affrontate in sede valutativa, ma non ostacolano l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio”. Tale statuizione è conforme all’oggetto della domanda: la parte ricorrente in primo grado ha agito per vedere tutelata la propria pretesa non direttamente alla stipula del contratto in quanto tale, ma ad una pronuncia espressa sulle eventuali ragioni – discrezionalmente valutate - che inducano l’amministrazione a stipulare o meno il contratto».

«Giusta la sentenza del Tar»

Nel ricorso di primo grado Villa Sant'Anna precisava infatti che «l'istanza proposta dalla ricorrente più che avviare un procedimento ad istanza di parte può essere qualificata come una sollecitazione alla conclusione del procedimento avviato dalla pubblica amministrazione per l'affidamento del servizio sanitario. Era pertanto evidente, ed è stato correttamente colto dal Tar, che la ricorrente in primo grado agiva non già per l’accertamento nel merito della propria pretesa, vale a dire per la stipula del contratto, ma perché l’azienda si determinasse in un modo o nell’altro rispetto a tale pretesa».

Giornalista
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