Coronavirus, la bozza del nuovo decreto con le misure anti-contagio

Dall’uso delle mascherine agli orari di chiusura dei locali passando per l’accesso a parchi e ville comunali

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12 ottobre 2020
23:00

Il nuovo dpcm con le misure anti-covid prende forma. In particolare, secondo la bozza del provvedimento, si stabilisce che le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo».

 


«Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  • per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità", si legge nella bozza del Dpcm allo studio del governo».

 

«È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».

Inoltre, «è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (Dea/ps), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto».

Si ribadisce che «è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

«Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia».

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