Crotone, il Csm dà ragione a Capoccia: «No al trasferimento del procuratore»

La prima commissione delibera l’archiviazione della pratica per incompatibilità ambientale e/o funzionale nei confronti del procuratore Giuseppe Capoccia. Ad ottobre, invece, ci sarà la sentenza della sezione disciplinare

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di Antonio Alizzi
3 settembre 2021
18:24
La sede del Csm a Roma
La sede del Csm a Roma

Giuseppe Capoccia potrà continuare a ricoprire l’incarico di procuratore capo di Crotone. E’ quanto emerge da un documento della prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha deliberato l’archiviazione della pratica per incompatibilità ambientale e/o funzionale. Una decisione che arriva a distanza di due anni, a seguito di un lungo iter giudiziale che ha visto diverse pronunce da parte del “Parlamento delle toghe”, in ordine sia alla richiesta di trasferimento e sia alla censura che la sezione disciplinare del Csm aveva applicato al magistrato Capoccia per il solo capo di incolpazione relativo alla violazione del dovere di imparzialità e correttezza per aver omesso l’iscrizione al registro generale delle notizie di reato dei responsabili della mancata rimozione delle strutture amovibili dello stadio “Scida” di Crotone, nonostante fosse al corrente dell’autorizzazione temporanea e della sua imminente scadenza, nonché della diffida inviata dalla Soprintendenza ai beni archeologici della Calabria al Comune di Crotone.

Dal canto suo, Capoccia aveva impugnato la sentenza rivolgendosi alle Sezioni Unite della Cassazione, dove l’avvocato Ivano Iai, difensore del magistrato, aveva ottenuto l’annullamento con rinvio. Il procedimento, tuttavia, è ancora in corso presso la nuova sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. La sentenza è attesa nel mese di ottobre.


Le motivazioni 

Secondo la prima commissione del Csm, nel caso di Giuseppe Capoccia, non sussistono «i presupposti per l’apertura di un procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale. Ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946 si deve provvedere al trasferimento d’ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale e/o funzionale, quando “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”». Per i consiglieri togati e laici, «ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale, occorre accertare che si sia venuta a determinare, per il magistrato interessato, una condizione di effettiva impossibilità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni giudiziarie con imparzialità ed indipendenza». 

La prima commissione, inoltre, ha aggiunto che «dall’esito dell’attività istruttoria svolta dalla prima commissione è emerso che la vicenda non ha avuto alcun risalto mediatico» e pertanto «si deve escludere che ricorra lo strepitus fori che, pur non essendo un requisito essenziale della fattispecie, costituisce certamente un indice della ripercussione della specifica vicenda sull’imparzialità e indipendenza del magistrato, anche sul piano dell’immagine». Nelle prossime settimane, infine, su Capoccia dovrà pronunciarsi anche il Consiglio Giudiziario di Catanzaro.

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