Clamorosa sentenza, la n. 148 di questo 2025, del Tribunale di Crotone, alla sua Sezione Lavoro, che accoglie integralmente il ricorso presentato da una dipendente del Comune di Crotone, dichiarando nullo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, che è il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio
La pronuncia, emessa dal Giudice del Lavoro Caterina Neri, stabilisce che il provvedimento di licenziamento, adottato dall’Amministrazione comunale il 31 maggio 2024, configura una discriminazione indiretta nei confronti della lavoratrice, già invalida civile al 75% e riconosciuta portatrice di handicap ai sensi della Legge 104/1992.
La ricorrente, difesa dall’avvocato Antonello Irtuso fu assunta dal Comune di Crotone nel 2008, come esecutore amministrativo (posizione B1), per poi essere licenziata per il superamento del periodo massimo di assenze per malattia, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Enti Locali.
Tuttavia, il Tribunale, accogliendo la tesi della ricorrente, ha evidenziato che il computo delle assenze operato dal Comune non ha tenuto conto della condizione di disabilità della dipendente, in violazione dei principi stabiliti dalla Direttiva UE 2000/78 e dal D.Lgs. 216/2003, (in vigore quindi da oltre 20 anni) che vietano ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone con disabilità.
Il Giudice ha fondato la decisione su consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, chiarendo che il rischio di maggiore assenza per malattia nei lavoratori disabili deve essere considerato dal datore di lavoro, e non può essere conteggiato ai fini del superamento appunto del periodo di comporto.
E le conseguenze della decisione dispongono immediata reintegrazione e risarcimento.
«Nell’esprimere soddisfazione per l’esito del giudizio e soprattutto per il fatto che la ricorrente torni al suo posto di lavoro – spiega l’avvocato Antonello Irtuso – questa sentenza rafforza il principio che la disabilità non può essere un fattore penalizzante nel rapporto di lavoro. La pronuncia del Tribunale di Crotone ribadisce il principio secondo cui l’uguaglianza formale non è sufficiente, senza misure concrete che garantiscano un trattamento equo per i lavoratori con disabilità».