La sentenza

Responsabilità erariale per gli ex presidenti della Regione, assolti in Appello Scopelliti e Oliverio

I due ex governatori citati in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei Conti per aver corrisposto le retribuzioni di risultato ai capi di gabinetto: Elena Scalfaro e Gaetano Pignanelli (ASCOLTA L'AUDIO)

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di Luana  Costa
27 aprile 2022
19:15
Da sinistra: Mario Oliverio e Giuseppe Scopelliti
Da sinistra: Mario Oliverio e Giuseppe Scopelliti

Sono stati assolti anche in secondo grado i due ex presidenti della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti e Mario Oliverio, citati in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei Conti per responsabilità erariale. La seconda sezione giurisdizionale centrale d’Appello ha infatti rigettato il ricorso proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza di primo grado che ha nuovamente assolto entrambi.

Il fatto

Secondo la Procura regionale, Mario Oliverio (difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri), Giuseppe Scopelliti (difeso dall’avvocato Paolo Filippo Arillotta) e Antonella Stasi (difesa dagli avvocati Natale Filiberto e Cinzia Di Marco) avrebbero determinato «per grave negligenza, la corresponsione, per le annualità dal 2013 al 2015, della retribuzione di risultato a due dirigenti che si erano succeduti nella carica di capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale». In particolare, si tratta di Elena Scalfaro per gli anni 2013 e 2014 alla quale era stato corrisposto l’importo di 22.160 euro per la prima annualità e 20.625 euro per la seconda annualità. Inoltre, Gaetano Pignanelli per l’anno 2015 al quale era stato corrisposto l’importo di 15.734 euro senza la predeterminazione e assegnazione degli obiettivi e la conseguente misurazione e valutazione del raggiungimento.


Nessuna anomalia

Ma anche per i giudici contabili di secondo grado, il fatto «non costituisce una preoccupante anomalia ove si abbia riguardo alla peculiarità delle funzioni coadiutorie che quella struttura era chiamata a svolgere nell’interesse del vertice istituzionale. A fronte di un simile scenario, cristallizzato in inequivoche previsioni regolamentari, non è configurabile la prospettata condotta dannosa, ponendosi le erogazioni delle indennità di risultato in coerenza con la positiva valutazione compiuta secondo la specifica procedura prevista per tale figura dalla disciplina di settore».

Regolamento regionale

Nel caso di specie è la legge regionale a stabilire che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti apicali delle strutture di diretta collaborazione del presidente della giunta, spetta a quest’ultimo. In particolare, per il capo di gabinetto vige la norma per cui la misurazione avviene in assenza di obiettivi prefissati e sulla sola base della relazione annuale redatta dal valutando.

In capo al presidente

Si tratta nello specifico del regolamento regionale 6/2/2014 n. 1 che ha adattato il processo di valutazione della performance alle peculiarità che caratterizzano le funzioni esercitate dal dirigente chiamato a ricoprire l’incarico di capo di gabinetto del presidente della Regione. «L’analisi compiuta dal primo giudice risulta immune da censure, integralmente condivisibile e, perciò, da confermare» conclude la seconda sezione giurisdizionale centrale d’appello.

Giornalista
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