La legge delega passa con largo consenso. Ridotte le incompatibilità professionali, riconosciuta la figura del giurista d'impresa. I legali potranno ricoprire ruoli di vertice nelle società di capitali
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Arriva in Senato il via libera definitivo alla riforma della professione forense. La legge delega, che ora impegna il Governo a definire ad adottare i decreti attuativi in materia, ha avuto l’ok con 114 sì, 19 astensioni e nessun voto contrario. Un largo consenso arrivato al termine di un lungo e serrato confronto tra maggioranza ed opposizione. La riforma dell’avvocatura ha impiegato più tempo per essere definita dopo che per le altre professioni i decreti delega sono stati approvati a marzo scorso da Camera e Senato.
La riforma dell’avvocatura si innesta su un tessuto professionale profondamente logorato. Le analisi emerse durante il dibattito parlamentare evidenziano una realtà allarmante. Negli ultimi anni il reddito degli avvocati ha subito una flessione stimata tra il 30% e il 40%. Il numero di iscritti all’albo è in costante diminuzione, parallelamente al dimezzamento degli iscritti alle facoltà di Giurisprudenza registrato nell'ultimo decennio.
I numeri della professione forense
Gli avvocati in Italia sono 228mila e il reddito medio dichiarato è pari a 49mila euro annui. Sono più uomini, circa 121mila, che donne, poco più di 106mila. La quota rosa dichiara compensi pari a circa la metà del reddito dei colleghi maschi. Lo dice il Rapporto sull’Avvocatura 2026 redatto dalla Cassa Forense in collaborazione con il Censis. Il fatturato complessivo tocca i 16 miliardi.
Cosa dice la riforma approvata in Parlamento
La riforma introduce una demarcazione più netta delle attività riservate. L’esclusività dell'avvocato viene ribadita per le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi. Un'importante novità riguarda la consulenza stragiudiziale: se svolta in modo continuativo e organizzato e collegata all'attività giurisdizionale, essa rientra a pieno titolo nelle competenze professionali degli iscritti all’albo.
Viene inoltre riconosciuta ufficialmente la figura del giurista d’impresa, includendo nella sfera di competenza anche la consulenza stragiudiziale non legata a procedimenti giudiziari. Questa apertura è stata accolta con favore da Confindustria, che vi vede un punto di equilibrio tra le prerogative della categoria e le necessità organizzative delle aziende.
Il superamento delle incompatibilità
Uno dei pilastri più innovativi della riforma riguarda l'abbattimento di storici steccati riguardanti le incompatibilità. La nuova legge delega permette infatti agli avvocati di assumere anche ruoli di vertice in società di capitali, eliminando i divieti relativi a cariche come quella di amministratore unico o di presidente, di consigliere delegato o liquidatore.
Tutela del compenso e dignità professionale
Per contrastare la crisi economica della categoria, la riforma ribadisce il principio dell’equo compenso. È previsto un aggiornamento biennale dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale in assenza di accordi scritti. Un elemento di garanzia ulteriore è l'introduzione della solidarietà nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali, assicurando che l'attività prestata venga effettivamente remunerata.
Accesso alla professione e nuova disciplina
Il percorso per diventare avvocato viene rimodulato con un tirocinio di diciotto mesi, di cui dodici prevedono la frequenza obbligatoria di specifiche scuole forensi. Mentre la disciplina del nuovo esame è già operativa (tramite il decreto legge n. 100), la riforma interviene anche sul piano disciplinare introducendo una prescrizione di sei anni per l'azione disciplinare e l'istituto della riabilitazione per chi ha subito condanne definitive, permettendo un reintegro dopo un percorso di ravvedimento.
L'esercizio collettivo e le società tra avvocati
La riforma disciplina in modo organico le società tra avvocati, permettendo l'esercizio in forma di società di persone, di capitali o cooperative. Le regole sono però stringenti per preservare l'indipendenza del legale. Per quanto riguarda la governance, la maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da avvocati. I soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. I soci non professionisti sono ammessi esclusivamente per prestazioni tecniche o finalità di investimento. La partecipazione agli utili per i soci non professionisti è calmierata e non può superare il 33% rispetto a quanto spettante ai soci professionisti per le attività generali. Soprattutto, la distribuzione non deve mai influenzare l’indipendenza o la libertà decisionale dell'avvocato.

