Per i giudici condotte maltrattanti identiche non possono ricevere un trattamento diverso sulla base del solo carattere coniugale o extraconiugale della relazione
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La natura extraconiugale di una relazione non può, da sola, escludere la configurabilità del reato di maltrattamenti. È quanto afferma la Corte di Cassazione, sottolineando che l'accertamento deve essere effettuato dal giudice in concreto, sulla base delle caratteristiche sostanziali del rapporto tra autore e vittima, senza attribuire valore decisivo ad aspetti formali come il matrimonio o la coabitazione. Secondo i giudici, l'articolo 572 del codice penale tutela non la famiglia in quanto tale, ma diritti inviolabili quali dignità, integrità fisica e psicologica e libertà individuale delle persone che fanno parte di un nucleo familiare o si trovano in un regime di convivenza.
La natura parallela della relazione rispetto a un vincolo matrimoniale, quindi, non consente di qualificarla automaticamente come una semplice relazione affettiva, escludendo l'applicazione del reato di maltrattamenti. Per la Suprema Corte, il giudice deve concentrarsi sul rapporto concretamente instaurato tra le persone, verificando se sussistano gli elementi sostanziali della convivenza, indipendentemente dalla qualificazione formale della relazione.
"La relazione maltrattante si sviluppa su un legame in cui la volontà di dominio dell'autore si serve della paura, del condizionamento psicologico e manipolatorio, dei ricatti affettivi o economici", affermano i giudici, sottolineando che il vincolo sentimentale o familiare può costituire la precondizione che agevola le vessazioni. Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato aveva descritto una serie di violenze che sarebbero state esercitate dall'indagato sia nei confronti della moglie convivente sia della compagna. Secondo il Tribunale, l'utilizzo degli stessi epiteti umilianti nei confronti di entrambe, anche quando esercitavano minimi diritti di libertà o si opponevano ai suoi comandi, era indicativo di un comportamento finalizzato a creare una forte disparità di potere.
Attribuire rilievo decisivo alla natura coniugale o extraconiugale della relazione, osserva la Cassazione, finirebbe per determinare "una vera e propria discriminazione", perché condotte maltrattanti identiche per genesi, struttura e offensività riceverebbero un trattamento diverso sulla base del solo dato formale del rapporto. La verifica, conclude la Corte, deve quindi riguardare l'esistenza concreta di una convivenza nei suoi elementi sostanziali, a prescindere dalla qualificazione formale della relazione.

