Il caso

Incensurata ma indagata per ‘Ndrangheta, il Tribunale le lascia i figli e rigetta la richiesta della Procura

Il pm aveva chiesto che venisse revocata la potestà genitoriale nei confronti della madre delle due piccole ma per i giudici di Lamezia «la mera qualità di indagato» non basta

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di Redazione
28 luglio 2022
20:26

Il Tribunale dei minori affida due bambine a una donna considerata dagli inquirenti vicina alla ‘Ndrangheta. I dettagli sono contenuti in una nota a firma del legale della signora, Armando Chirumbolo.

 


«Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, presieduto da Teresa chiodo – si legge - ha rigettato l’appello con il quale il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva chiesto la revoca della potestà genitoriale nei confronti di A.T., incensurata, madre di due bambine di tenera età, ed il conseguente affidamento delle minori presso altra famiglia. La Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro fondava, principalmente, detta sua richiesta sull’appartenenza della donna ad una famiglia di ‘Ndrangheta di Lamezia Terme e, nello specifico, rilevava che: “si rileva la compiacenza della donna per la propria appartenenza a famiglia di 'ndrangheta, dato questo che getta luce nefasta sulle concrete capacità genitoriali della donna e sul concreto rischio che allevi le figlie nelle distorte ed inaccettabili logiche di prevaricazione proprie degli appartenenti al clan del territorio di provenienza”».

 Il ricorso rigettato

In particolare «la vicenda traeva origine da denunce sporte dall’ex compagno della donna, abitante in un Comune del comprensorio lametino, il quale accusava la sua ex di aver posto in essere diversi atti intimidatori ai suoi danni. Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, dopo una lunga istruttoria nella quale sono stati, anche, coinvolti i Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme, in accoglimento della linea difensiva del legale di fiducia della donna, ha decretato che: La mera qualità di indagato del genitore in procedimento di criminalità organizzata o in fatti connotati dall’avvalimento delle condizioni di cui all’art. 416 bis codice penale non depone di per se per la diretta ricaduta sulla equilibrata evoluzione e formazione psico-fisica del figlio minore". Quindiavendo riscontrato «“lo stato di benessere e di adeguato accudimento delle bambine presso la madre”, ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, così consentendo che la donna continui a tenere con se le figlie, che restano, quindi a vivere con la madre».   

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