Regione Calabria, Mundo perde il ricorso: anche Di Natale blinda il seggio

Il tribunale conferma l'elezione del consigliere di Iric e dichiara inammissibile l'istanza. Il sindaco di Trebisacce è stato condannato a pagare le spese. Anche a favore del "falso" Raso. Ecco la sentenza

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di Pietro Bellantoni
9 luglio 2020
19:34
Graziano Di Natale
Graziano Di Natale

E la spunta pure Graziano Di Natale. Il Tar della Calabria, ancora una volta, conferma l'attuale assetto del parlamentino regionale e boccia l'ennesimo ricorso di un non eletto.

 


Stavolta a masticare amaro è Francesco Mundo, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il sindaco di Trebisacce è stato inoltre condannato a pagare quasi 5mila euro di spese di lite.

 

Di Natale, eletto con la lista “Io resto in Calabria”, resta, dunque, anche in consiglio regionale. Stessa sorte hanno finora avuto tutti gli altri ricorsi presentati da candidati non eletti alle ultime elezioni del 26 gennaio.

 

Il Tribunale regionale ha infatti rigettato le istanze di Antonio Chiefalo (Lega) e Giuseppe Mattiani (Santelli presidente) – che reclamavano i seggi di, rispettivamente, Filippo Mancuso e Pietro Raso e di Vito Pitaro – e, da ultimo, anche quelle di Maria Saladino e Raffaele Mammoliti, che rivendicavano i posti di Carlo Guccione e Luigi Tassone, entrambi del gruppo pd.

Il ricorso di Mundo

Mundo, difeso dagli avvocati Mario Gorlani e Giovanni Spataro, aveva chiesto l'annullamento dell'elezione di Di Natale denunciando la presenza di errori materiali nella trascrizione dei voti nonché l'«eccesso di potere per travisamento dei fatti per erroneità nelle attribuzioni di 362 voti al controinteressato per nullità delle schede riportando diverse ipotesi di voto disgiunto».

 

Ma nella controversia non era stato tirato in ballo solo Di Natale Mundo aveva infatti chiesto anche l'annullamento dell'elezione di Marcello Anastasi, unico eletto della lista Iric nella circoscrizione Sud, paventando l’illegittimità costituzionale della legge elettorale della Regione Calabria nella parte in cui consente, in relazione al seggio attribuito secondo il principio maggioritario, l’elezione di un candidato della lista circoscrizionale con un numero molto inferiore di voti.

 

Mundo era andato anche oltre e, «in via estremamente subordinata», aveva pure invocato l’annullamento delle elezioni regionali e la contestuale indizione di nuove consultazioni «per l’illegittimità costituzionale della normativa elettorale della Regione Calabria per sua incomprensibilità, nonché per violazione del principio della riserva di legge (consistente nell’eccessivo rinvio della legislazione regionale a quella statale)».

 

Contro Mundo si erano perciò “costituiti” Di Natale e Anastasi, ma anche lo stesso Guccione (inammissibilità del ricorso) e Pietro Raso. Solo che quest'ultimo non è il consigliere eletto nelle fila della Lega, nato nel 1969, bensì un omonimo di 13 anni più giovane.

La decisione dei giudici

Scambio di persona a parte, il Tribunale – composto da Giancarlo Pennetti, Francesca Goggiamani e Domenico Gaglioti – ha dichiarato «inammissibile» il ricorso nella parte in cui mira ad annullare la proclamazione di Di Natale (che ha ottenuto 4.748 voti) «previa dimostrazione della sussistenza di un conteggio erroneo di voti in difetto (97) in suo favore (voti 4.651), per erronea attribuzione di ben 362 schede nulle in favore dell’avversario».

 

A supporto della sua tesi, Mundo aveva depositato dichiarazioni sostitutive finalizzate a provare le illegittime attribuzioni delle schede a favore del consigliere di Iric. Il Tribunale non le ha tuttavia giudicate attendibili.

Contro Anastasi

Stessa sorte anche per la parte del ricorso con cui Mundo aveva contestato il seggio di Anastasi, attribuito con il sistema maggioritario, per una presunta illegittimità costituzionale.

 

Secondo il sindaco di Trebisacce lo scranno spettava alla sezione Nord che aveva riportato un numero superiore di voti (29.850 contro 6.631). Per i giudici amministrativi, tuttavia, «non risulta sussistere manifesta fondatezza del vizio di costituzionalità attesa l’intrinseca modestia del numero di seggi assegnato alla quota regionale maggioritaria (nella specie 6 su 30) e la marginale incisione del meccanismo prescelto per la distribuzione dei seggi della quota maggioritaria sul principio di rappresentanza globalmente considerato (politica e territoriale)».

 

Dichiarata «priva di manifesta fondatezza» anche la questione relativa alla illegittimità delle operazioni elettorali per incostituzionalità della normativa.

Mundo condannato a pagare

Mundo è stato dunque condannato a rifondere le spese di lite in favore della Regione (mille euro), di Di Natale e Anastasi (1.300 euro ciascuno), del “falso” Raso (500) e di Guccione (800).

bellantoni@lactv.it

Giornalista
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