Obbligo di assistenza scolastica per bimbi disabili: una legge ignorata

In molte scuole calabresi si fa ancora confusione tra assistenza di base igienico-personale e assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Sono due figure distinte e saperate che non si sostituiscono l'una con l'altra, ma cooperano tra di loro

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di Francesca  Lagatta
2 febbraio 2019
17:28

Bambini disabili lasciati senza educatore professionale, assistiti da insegnanti di sostegno senza specializzazioni o dai collaboratori scolastici, le figure una volta conosciute come bidelli. Accade questo nelle scuole della Calabria, nonostante le evidenti necessità a cui si aggiunge un aumento dei casi di bambini affetti da autismo, un disturbo neurobiologico che può essere trattato solo con precise terapie atte a ridurre il comportamento disfunzionale.

La differenza tra le due figure

Sempre più famiglie lamentano di essere lasciate sole e senza aiuti, e quando si rivolgono ai dirigenti scolastici per avere spiegazioni la risposta è quasi sempre uguale, o rispondono che non ci sono fondi o fanno riferimento al "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16 maggio 2003", di cui si parla nella nota del Ministero protocollo n. 3390 del 30 novembre 2001. Nel testo si prevede la cosiddetta assistenza di base, cioè igienico-personale, che garantisce testualmente l'«ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale». Il servizio deve essere svolto dai collaboratori scolastici, precedentemente formati, e garantito dai dirigenti. Se ci sono i bidelli, dunque l'assistenza scolastica sarebbe garantita. Niente di più falso.


Cosa dice la legge 

A sbugiardare numerosi dirigenti scolastici, c'è l'art. 13, comma 3, della legge 104/92, che spesso non viene preso in considerazione. «Nelle scuole di ogni ordine e grado - recita -, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati». Quella dell'educatore professionale è quindi di una figura a parte che ha funzioni specifiche e gli enti locali hanno l'obbligo di assegnare, senza tentennare e senza impedimenti dettati da interpretazioni personali. Questa figura si aggiunge a quella dell'assistente igienico sanitario, non la sostituisce, così come non sostituisce l'insegnate di sostegno, con cui invece si deve cooperare secondo gli specifici obiettivi del Pei (Piano Educativo Individualizzato).

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