Nell’assegnare un milione di euro alla Fondazione Campanella, prelevato dal fondo rischi per l’anno 2013, la struttura commissariale non ha tenuto conto delle posizioni di tutti i soggetti astrattamente destinatari di budget in materia sanitaria. È con questa motivazione che la prima sezione del Tar Calabria ha annullato il decreto con cui il commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit sanitario aveva assegnato all’ex polo oncologico, ormai struttura sanitaria in fase di liquidazione, un milione di euro in considerazione delle difficili condizioni finanziarie.

 

Il ricorso

Il provvedimento era stato impugnato dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata Calabria (Aiop) che aveva contestato l’arbitrarietà della decisione. «Nell’attribuzione del budget a una struttura sanitaria e, in particolare, nell’attribuzione del fondo rischi, l’amministrazione pubblica non può limitarsi a valutare la posizione di un solo soggetto giuridico, ma deve valutare e contemperare la posizione dei soggetti astrattamente destinatari del fondo stesso e, comunque, indicare le ragioni, giuridicamente rilevanti, in base alle quali la posizione di un soggetto debba essere preferita rispetto a quella di altri soggetti».

 

La sentenza

«La disponibilità di un fondo rischi impone all’amministrazione pubblica di contemperare o, almeno, di valutare la posizione di tutti i soggetti astrattamente destinatari di budget in materia sanitaria» è quanto annotano i giudici amministrativi. Sulla scorta di questa argomentazione il provvedimento è stato annullato.

 

Luana Costa