I giudici amministrativi del Lazio hanno respinto la linea del Consorzio guidato da Ezio Pizzi dichiarando infondati diversi aspetti del ricorso in attesa del secondo procedimento
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La complessa e articolata battaglia legale che ruota attorno alla tutela dell’«oro verde» reggino registra quella che potrebbe essere la parola fine su una vicenda che va avanti da giugno del 2021. Oggi il TAR Lazio respinge il ricorso presentato dal Consorzio della Dop Olio essenziale Bergamotto di Reggio Calabria, nella persona del Presidente Ezio Pizzi, contro il Ministero dell’Agricoltura, la Regione Calabria e il Comitato Promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua Tutela e Valorizzazione (A.T.S.).
Ad adiuvandum al procedimento si era schierata la Società agricola F.lli Foti che aveva aperto un secondo procedimento, di cui si attendono ancora gli esiti. In quella sede il Consorzio guidato da Pizzi aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento ministeriale del 6 febbraio 2026 che approvava e trasmetteva ufficialmente alla Commissione Europea la domanda di registrazione dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria" e il relativo Disciplinare di Produzione.
A questo procedimento era collegata anche la richiesta di sospensiva urgente dell’iter IGP che i ricorrenti avevano presentato in via cautelare. Già lo scorso 8 aprile 2026 il TAR aveva negato la sospensiva fissando direttamente l’udienza di merito per lo scorso 22 settembre 2026 e ribadendo la piena efficacia dei provvedimenti già adottati.
Tutta la querelle ruotava intorno alla convinzione del Consorzio della Dop Olio essenziale Bergamotto di ampliare il disciplinare DOP per estenderlo anche al frutto fresco, evitando di puntare su un ulteriore marchio di tutela legato al bergamotto.
La sentenza 16006 del 13 ottobre 2026 della Sezione Quarta Quater del TAR del Lazio è intervenuta dichiarando inammissibili gli aspetti procedurali e infondate le doglianze di merito su cui si fondava il procedimento. Nello specifico, la sentenza ruota attorno a 5 punti: l’inammissibilità dei ricorsi e dei motivi contro gli atti endoprocedimentali; la legittimità dell'applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143; l’infondatezza della ventilata ipotesi di danno reputazionale; la corretta delimitazione dell’area geografica vocata; la rappresentatività delle imprese aderenti alle due parti in causa.
Per quanto riguarda il primo punto, il TAR ha stabilito che i primi ricorsi proposti dal Consorzio (e il primo atto di motivi aggiunti) contestavano a torto atti interni al procedimento, come la convocazione delle riunioni di pubblico accertamento o comunicazioni interlocutorie. Atti che per giurisprudenza non sono autonomamente impugnabili prima che il procedimento arrivi a una conclusione definitiva. Difatti l'unico ricorso ammissibile è stato quello proposto contro il provvedimento conclusivo della fase nazionale.
In relazione alla questione della normativa europea di riferimento, il Consorzio contestava l'applicazione del nuovo regolamento comunitario sopraggiunto durante l'iter. Il giudice amministrativo, ribadendo il principio del tempus regit actum, ha stabilito che la legittimità degli atti va valutata in base alla normativa vigente al momento in cui il provvedimento definitivo viene adottato (nel 2026), non potendo cristallizzare le regole al momento della prima istanza. Corretto quindi richiamare il più recente Regolamento 2024/1143 in luogo del precedente n. 1151/2012.
Dichiarata infondata anche la parte del ricorso che ventilava l’ipotesi di un danno reputazionale per la filiera, derivante dalla presunta confusione che la nuova IGP avrebbe generato nei consumatori rispetto alla preesistente DOP. Il TAR ha rigettato questa tesi, evidenziando la netta distinzione merceologica tra i due prodotti, olio essenziale e agrume fresco. La DOP tutela l'olio essenziale (destinato prevalentemente alla cosmesi, codice merceologico 3301), mentre l'IGP riguarda il frutto fresco o secco (destinato al settore agroalimentare, codice 0805). Di conseguenza, nessun consumatore può essere tratto in inganno.
Per quanto riguarda la battaglia sull’area vocata, se il Consorzio contestava la perimetrazione dei Comuni inclusi nell'IGP e la validità delle relazioni tecniche del Comitato Promotore, il TAR, pur ricordando che non si tratta di aspetti su cui possa esprimere una valutazione di merito a meno di errori macroscopici o irragionevolezze palesi, ha dato per buoni e fondati gli studi scientifici allegati. Nel caso specifico, il Ministero ha fondato le proprie decisioni su relazioni scientifiche solide e approfondite, citando studi storici e accademici che spiegano come il microclima dell'area vocata, influenzato dalle correnti termiche e marine dello Stretto di Messina fino alla fascia ionica e locridea, giustifichi i confini del disciplinare IGP, anche in relazione ai cambiamenti climatici recenti che hanno modificato le altitudini di coltivazione.
Infine, nel merito della contesa su quale organismo godesse del maggior numero di adesioni aziendali alla data del 2003/2023, il TAR ha evidenziato che, anche volendo escludere alcune aziende contestate dal Comitato Promotore dell'IGP, il numero complessivo delle imprese aderenti a quest'ultimo (almeno 23) risulta comunque superiore a quello del Consorzio ricorrente (21).
Si attende adesso la sentenza sul secondo procedimento ancora in corso per vedere per capire come evolverà la vicenda e se, finalmente, la battaglia legale in corso volgerà a termine.

