Inammissibile il ricorso contro una società rossanese sul subentro nell’igiene urbana di Corigliano
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La Cassazione, sezione lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un lavoratore contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che aveva già confermato il rigetto della domanda di riassunzione avanzata nei confronti di un’azienda operante nella raccolta rifiuti, subentrata nell’appalto dei servizi di igiene urbana del Comune di Corigliano in seguito al fallimento di Sibaritide S.p.A.
Con l’ordinanza depositata il 15 dicembre 2025, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta e immune da censure la decisione dei giudici di merito, ribadendo i limiti del sindacato della Cassazione in materia di accertamento dei fatti e valutazione delle prove.
La vicenda trae origine dalla richiesta del lavoratore di essere riassunto ai sensi dell’articolo 6 del contratto collettivo nazionale di settore, sostenendo di rientrare nel personale addetto al servizio oggetto di subentro da parte dell’azienda rossanese. La Corte d’appello aveva però escluso tale presupposto, accertando che l’interessato non faceva parte del personale impiegato nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Corigliano, ma risultava assegnato alla raccolta differenziata, attività distinta e svolta dalla precedente società su un territorio ben più ampio, comprendente numerosi comuni della Sibaritide.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, la raccolta differenziata costituiva un servizio autonomo, organizzato con una struttura dedicata e un unico cantiere denominato “RD Corigliano”, composto da un gruppo di lavoratori diverso da quello addetto alla raccolta dei rifiuti urbani nel solo Comune di Corigliano. Gli elenchi del personale e le deposizioni testimoniali avevano confermato che il lavoratore ricorrente era inserito esclusivamente nel centro di costo relativo alla raccolta differenziata e non risultava tra gli addetti al servizio poi affidato a Ecoross.
Nel ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il lavoratore aveva contestato la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale, lamentando un’erronea applicazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e una motivazione ritenuta apparente, sostenendo che l’appalto di igiene urbana comprendesse sia la raccolta dei rifiuti urbani sia quella differenziata.
La Suprema Corte ha però rilevato come tutte le censure fossero in realtà finalizzate a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno ricordato che la selezione e la valutazione delle prove rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non possono essere sindacate dalla Cassazione, salvo il caso di una motivazione del tutto mancante, apparente o manifestamente illogica, ipotesi non ravvisabili nel caso in esame.
È stato inoltre evidenziato che la sentenza impugnata si colloca in un contesto di “doppia conforme”, essendo coincidenti le decisioni di primo e secondo grado sia nel dispositivo sia nelle ragioni di fatto, circostanza che preclude ulteriormente la possibilità di dedurre il vizio di omesso esame di fatti decisivi senza una puntuale dimostrazione della divergenza tra le motivazioni dei due giudizi di merito.
Quanto alla dedotta violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile, la Corte ha ribadito il principio secondo cui tali norme non possono essere invocate per censurare una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti consentiti, circostanze escluse nel caso di specie.

