L’imputato aveva fornito una versione che sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano bocciato. No anche alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale
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La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato C. B., confermando in via definitiva la condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Castrovillari e successivamente ribadita dalla Corte d’appello di Catanzaro.
Con ordinanza depositata dopo l’udienza del 25 novembre 2025, la Settima sezione penale ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso avanzati dall’imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3mila euro in favore della Cassa delle ammende.
La vicenda giudiziaria
L’imputato era stato condannato a quattro mesi di reclusione e 1.350 euro di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato, in relazione agli articoli 186, comma 2, lettera c), 2-bis e 2-sexies del Codice della strada. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, l’imputato aveva provocato un sinistro stradale impegnando contromano una rotatoria.
All’arrivo dei carabinieri, l’imputato presentava evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di alcol. Gli accertamenti sanitari eseguiti in ospedale avevano infatti evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,74 grammi per litro.
Le tesi difensive respinte
Nel ricorso per cassazione, la difesa aveva sostenuto che l’assunzione di alcol e di farmaci (in particolare Xanax) sarebbe avvenuta solo dopo l’incidente, al fine di alleviare il dolore. Una ricostruzione che, secondo i giudici di legittimità, non ha trovato alcun riscontro probatorio.
La Cassazione ha rilevato come sul luogo del sinistro non fosse stato rinvenuto alcun elemento idoneo a dimostrare l’assunzione successiva di bevande alcoliche, osservando inoltre che tale linea difensiva è frequente nella prassi giudiziaria e richiede prove puntuali, come la presenza di bottiglie, bicchieri o altri riscontri oggettivi. In assenza di tali elementi, lo stato di alterazione è stato correttamente ricondotto alla fase di guida.
Nessuna rinnovazione dell’istruttoria
Respinto anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. La Suprema Corte ha ricordato che tale istituto ha carattere eccezionale e può essere disposto solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Nel caso concreto, la Corte di Appello aveva evidenziato come l’imputato non avesse addotto alcun legittimo impedimento alla comparizione in primo grado e come la difesa avesse successivamente rinunciato all’escussione dei testimoni ammessi.

