La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato nell'ambito del contenzioso sui compensi professionali richiesti per l'attività legale svolta nell'interesse dell'Azienda ospedaliera di Cosenza davanti al Tar di Catanzaro. Diventa così definitiva, sul punto, la decisione con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva revocato un decreto ingiuntivo da 177.676 euro, rideterminando in 36.197,46 euro, oltre accessori, la somma dovuta al professionista.

A pronunciarsi è stata la Seconda sezione civile della Suprema Corte, con l'ordinanza numero 25315/2026, pubblicata il 14 settembre 2026. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Azienda ospedaliera, quantificate in 4mila euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli accessori previsti dalla legge.

Il decreto ingiuntivo da oltre 177mila euro

La vicenda trae origine dal decreto ingiuntivo numero 584/2014 del Tribunale di Reggio Calabria. All'Azienda ospedaliera era stato inizialmente ingiunto di versare 177.676 euro, oltre spese generali, Iva, Cpa, interessi e spese di procedura, per l'incarico professionale svolto davanti al Tar di Catanzaro.

L'Azienda aveva contestato, tra gli altri aspetti, la determinazione del compenso e il valore attribuito a una delibera del 2013. Aveva inoltre evidenziato che quella stessa delibera indicava una liquidazione di 111.072,67 euro, dunque inferiore alla cifra successivamente oggetto dell'ingiunzione.

Il primo grado si era concluso con il rigetto dell'opposizione dell'Azienda. Il quadro era però cambiato davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che nel 2021 aveva accolto parzialmente l'impugnazione, revocato il decreto ingiuntivo e ridotto la somma complessivamente dovuta a 36.197,46 euro oltre accessori.

La Cassazione: conta il valore effettivo della controversia

Uno dei punti affrontati dalla Suprema Corte riguarda il criterio da utilizzare per determinare il compenso dell'avvocato. La Cassazione ha ribadito che, nei rapporti tra professionista e cliente, gli onorari possono essere adeguati al valore effettivo e sostanziale della controversia, soprattutto quando emerga una manifesta sproporzione rispetto al risultato derivante dalla mera applicazione delle regole processuali.

Il parametro, secondo i giudici, deve quindi essere adeguato all'attività professionale concretamente svolta e agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti.

La Suprema Corte ha respinto anche la tesi secondo cui una precedente decisione relativa ai compensi maturati nella fase cautelare avrebbe dovuto condizionare necessariamente la determinazione delle somme spettanti per la successiva fase di merito. Le due azioni, ha osservato la Cassazione, mantengono una propria autonomia e possono riguardare questioni differenti per complessità, attività difensiva richiesta e impegno professionale.

Il termine di tre mesi non comportava la decadenza

Altro passaggio riguarda l'interpretazione della convenzione stipulata il 10 aprile 2012 tra l'Azienda e il professionista. La Corte d'appello aveva escluso che il termine di tre mesi previsto dall'accordo costituisse un termine oltre il quale l'Azienda non avrebbe più potuto contestare la parcella.

Secondo i giudici, quel termine riguardava invece la liquidazione e il pagamento della somma richiesta e non introduceva una decadenza dal diritto di formulare contestazioni. La Cassazione ha ritenuto corretta questa impostazione, evidenziando anche l'assenza di ragioni che potessero giustificare una conseguenza così radicale come la perdita del diritto di contestazione nel breve termine di tre mesi.

Sul punto la Suprema Corte ha inoltre ricordato che la natura perentoria di un termine non espressamente prevista dalla legge può essere ricavata per interpretazione soltanto quando sia la stessa legge ad autorizzare, anche implicitamente ma in maniera univoca, la perdita del diritto in caso di mancato rispetto del termine.

Per i compensi applicati i parametri del 2012

La Cassazione ha confermato anche l'applicazione del decreto ministeriale 140/2012 per quantificare i compensi. L'attività professionale si era infatti conclusa nel 2013, con la definizione del procedimento davanti al giudice amministrativo, quando il successivo decreto ministeriale 55/2014 non era ancora entrato in vigore.

Il principio richiamato dalla Corte stabilisce che, per individuare la disciplina applicabile alla liquidazione, occorre fare riferimento al momento in cui il professionista completa la propria prestazione.

La Corte d'appello aveva quindi liquidato, secondo i parametri del 2012, 14.110,02 euro per una delle fasi di merito e 8.845 euro per quella relativa al ricorso per motivi aggiunti. Per l'ulteriore attività difensiva collegata alla fase cautelare era stato inoltre riconosciuto un aumento del 10 per cento.

Con il rigetto del ricorso, la Cassazione ha confermato l'impianto della decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria e ha posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.