Coronavirus Calabria, diventa obbligatoria la mascherina anche all'aperto: nuova ordinanza
Nuova stretta della presidente Santelli. Confermati il divieto di assembramento e il rispetto delle misure di distanziamento. Obbligo per tutte le attività di misurare la temperatura a dipendenti e utenti (ASCOLTA L'AUDIO)
![](https://img.lacstatic.it/_photo/ARCHIVIO-NUOVO/2020/GENERICHE/2020_coronavirus_mascherina_pixabay.jpg)
Nuova stretta della governatrice della Calabria, Jole Santelli, per contenere i contagi da coronavirus.
Con una nuova ordinanza sono stati infatti introdotti importanti misure che resteranno in vigore almeno fino al 7 ottobre. La più importante riguarda l'uso della mascherina che diventa obbligatoria anche all'aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l'uso del dispositivo di protezione.
Si tratta in particolare dell'ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede:
- l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva;
- sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; è disposto l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.
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