La Quarta Sezione censura la Corte d’appello di Catanzaro: nel giudizio per l’indennizzo non si possono “ricostruire” fatti già ritenuti non provati in assoluzione
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La Cassazione rimette in gioco la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione avanzata da Guido Giacomino, annullando l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva negato la riparazione per la custodia cautelare subita tra il 2 novembre 2016 e l’8 marzo 2019. Al centro della decisione c’è un principio netto: nel giudizio ex articolo 314 del codice di procedura penale la colpa grave ostativa non può essere ricavata da condotte o fatti che il giudice della cognizione - con sentenza irrevocabile di assoluzione - ha ritenuto insussistenti o non sufficientemente provati.
La pronuncia arriva dalla quarta sezione penale (presidente Andrea Montagni, relatore Davide Lauro) e dispone l’annullamento con rinvio alla stessa Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo esame.
La vicenda: custodia in carcere dopo la condanna in primo grado, poi assoluzione
La domanda di riparazione riguardava la custodia in carcere eseguita dal richiedente dopo la condanna all’ergastolo in primo grado: Giacomino fu arrestato il 2 novembre 2016 e rimase detenuto fino all’8 marzo 2019, quando venne rimesso in libertà. Successivamente, la Corte d’assise d’appello di Catanzaro lo ha assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile il 19 novembre 2020.
La misura cautelare – ricostruisce il provvedimento – era stata disposta per la ritenuta presenza di gravi indizi in relazione a reati contestati ai capi 16 e 16.1, collegati alla partecipazione a un’azione di fuoco culminata nell’uccisione di Luigi Antonio Sicoli. Una prima ordinanza cautelare, prima della condanna, era stata annullata dal Tribunale di Catanzaro quale giudice del riesame; dopo la condanna di primo grado, però, l’arresto fu nuovamente eseguito, sino all’assoluzione in appello.
Il diniego della Corte d’appello: “colpa grave” per irreperibilità e dichiarazioni dei collaboratori
La Corte d’appello di Catanzaro, decidendo sulla riparazione, aveva escluso il diritto all’indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave. La motivazione si fondava su due snodi. Nel primo caso, la presunta irreperibilità per ore subito dopo l’accaduto, interpretata come condotta idonea a vanificare accertamenti (in particolare, la ricerca di eventuali polveri da sparo). Nel secondo, il coinvolgimento nel fatto di sangue, che – a dire della Corte territoriale – risultava dalle dichiarazioni concordi di tre collaboratori di giustizia.
La difesa ha impugnato l’ordinanza sostenendo, in sintesi, che la Corte della riparazione avrebbe individuato la causa ostativa in una condotta che lo stesso giudice del merito aveva ritenuto non sufficientemente provata. Inoltre, l’irreperibilità non potrebbe di per sé integrare colpa grave, perché all’epoca il ricorrente non era ancora indagato e, quindi, non avrebbe potuto avere alcuna volontà di sottrarsi alle investigazioni.
La Cassazione: ricorso fondato, annullamento con rinvio
La Quarta Sezione ha accolto il ricorso e ha chiarito, con una motivazione scandita, quali sono i limiti entro i quali può muoversi il giudice della riparazione quando valuta dolo o colpa grave ostativi all’indennizzo.
La Corte ha ricordato che, in caso di “ingiustizia sostanziale”, il giudice della riparazione deve verificare se l’interessato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a trarre in inganno l’autorità giudiziaria sui presupposti della misura. Ma questa autonomia, precisa la Cassazione, non autorizza a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto in modo irrevocabile nel giudizio di cognizione.
Il punto è decisivo: l’autonomia riguarda la valutazione dei fatti ai fini della colpa ostativa, non l’esistenza storica di fatti che l’assoluzione ha escluso o considerato non provati. Di conseguenza, non si può negare l’indennizzo basandosi su condotte che la sentenza assolutoria ha ritenuto insussistenti o non sufficientemente provate.
L’errore della Corte d’appello: “riabilitare” le dichiarazioni dei collaboratori contro l’assoluzione
Qui la censura è frontale. La Cassazione rileva che la Corte distrettuale, per sostenere la colpa grave, ha valorizzato proprio le dichiarazioni dei collaboratori definendole «concordi e circostanziate, oltre che pienamente riscontrate» in ordine all’azione omicida, mentre la sentenza di assoluzione le aveva giudicate «estremamente generiche e lacunose» e comunque non riscontrate.
Per la Suprema Corte questo è un uso indebito del materiale probatorio: non si tratta di semplici dichiarazioni rimaste prive di riscontri, ma della valorizzazione di fatti che il giudice dell’imputazione aveva già escluso. Così facendo, l’ordinanza impugnata si pone in contrasto con gli insegnamenti consolidati richiamati, tra cui uno delle Sezioni Unite del 13 dicembre 1995, (dep. 1996).
L’irreperibilità: rileva solo se finalizzata a trarre in errore l’autorità
Sul secondo pilastro (irreperibilità) la Cassazione è stata altrettanto netta: la fuga o l’essersi reso irreperibile possono escludere la riparazione solo quando risultino caratterizzati dall’intento di indurre in errore l’autorità, non quando siano dovuti alla volontà di sottrarsi a una ingiusta incriminazione e alle sue conseguenze.
Nel caso specifico, la Corte della riparazione – ha osservato la Cassazione – non ha svolto questa valutazione sull’elemento intenzionale. Inoltre, le dichiarazioni di terzi vicini al ricorrente, Guido Giacomino, risultavano contrastanti sul luogo in cui egli si sarebbe recato e, per come richiamate, non descrivevano comunque una condotta colposa a lui direttamente riferibile.
Non solo: i giudici della riparazione, secondo la sentenza, non hanno spiegato neppure in che modo l’asserita irreperibilità avrebbe avuto una valenza “sinergica” rispetto alla detenzione subita, cioè come avrebbe concretamente inciso sul maturare dei presupposti cautelari. Per queste ragioni, la Cassazione ha annullato l’ordinanza rinviando alla Corte d’appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.

