Depositate le motivazioni della prima sezione penale della Cassazione che ha confermato la solidità del quadro indiziario nei confronti del presunto autore dell’efferato delitto di mafia
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Massimo Speranza, vittima di "lupara bianca"
Armando Abbruzzese rimane in carcere. Così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dall’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per l’omicidio di Massimo Speranza, consumato l’11 settembre 2001 e qualificato come “lupara bianca”. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate tutte le censure difensive, confermando la solidità del quadro indiziario e la permanenza delle esigenze cautelari.
Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa prima dal Giudice per le indagini preliminari e poi dal Tribunale del Riesame, Abbruzzese sarebbe stato l’esecutore materiale dell’omicidio, maturato nell’ambito dell’alleanza criminale di matrice ’ndranghetista tra il gruppo degli “Zingari” di Cosenza e quello di Cassano All’Ionio. Il delitto, aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti, dal numero dei concorrenti e dal metodo mafioso, sarebbe stato deciso per eliminare Speranza, ritenuto incline a fornire informazioni al gruppo rivale degli “Italiani”.
Il giudizio di gravità indiziaria poggia in larga parte sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ciro Nigro e Pasquale Percacciante, ritenute attendibili perché specifiche, coerenti e convergenti. Nigro ha riferito di aver partecipato alla fase esecutiva, raccontando che Speranza fu attirato con il pretesto di una fornitura di droga, condotto in un’abitazione ad Apollinara e lì ucciso da un soggetto deceduto con colpi d’arma da fuoco alla testa. Percacciante ha invece ricostruito la fase preparatoria del delitto e ha dichiarato di aver appreso dallo stesso Abbruzzese i dettagli dell’esecuzione e del successivo occultamento del cadavere.
Nel ricorso la difesa aveva contestato, in primo luogo, la mancanza di un’autonoma valutazione del giudice che aveva applicato la misura cautelare, sostenendo che l’ordinanza riproducesse in modo acritico la richiesta del pubblico ministero. La Suprema Corte ha respinto la censura, osservando che, a fronte di una richiesta cautelare particolarmente articolata, il giudice aveva comunque selezionato e rielaborato il materiale indiziario, sviluppando un percorso motivazionale autonomo. La mera riproduzione di alcuni passaggi dell’atto di accusa, hanno chiarito i giudici, non esclude di per sé l’autonomia della valutazione, quando dal provvedimento emerga una conoscenza effettiva degli atti e una loro rielaborazione critica.
È stato ritenuto infondato anche il secondo motivo, con cui la difesa aveva cercato di indebolire il quadro indiziario richiamando l’annullamento delle misure cautelari nei confronti di altri coindagati e presunte divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori. La Cassazione ha ribadito che, in sede cautelare, il suo compito non è rivalutare il merito, ma verificare la coerenza logica della motivazione.
Nel caso in esame, il Tribunale del Riesame ha valorizzato correttamente la convergenza delle dichiarazioni accusatorie, corroborate da riscontri esterni, nel solco dei principi consolidati sulla chiamata in correità. Le eventuali divergenze marginali sono state ritenute già esaminate e comunque non idonee a scalfire la tenuta complessiva dell’impianto indiziario.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto ancora attuale e concreto il pericolo di reiterazione di gravi delitti, nonostante il lungo tempo trascorso dal fatto e la detenzione dell’indagato sin dal 2003. L’efferatezza dell’omicidio, la professionalità criminale dimostrata, la negativa personalità dell’indagato - gravato da precedenti per omicidio - e il collegamento del delitto alle strategie di un sodalizio mafioso tuttora attivo sono stati considerati elementi sufficienti a giustificare la misura più afflittiva. La detenzione pregressa, hanno osservato i giudici, non equivale di per sé a una rottura dei legami con l’organizzazione criminale, soprattutto nei contesti mafiosi, dove il sostegno ai detenuti rientra spesso nelle dinamiche del sodalizio.
Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la custodia cautelare in carcere per Abbruzzese.

