Nella sentenza sul Viadotto Ortiano II il nodo dei micropali eliminati nel progetto esecutivo. La Procura di Castrovillari ha impugnato due posizioni
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La sede del tribunale di Castrovillari
Il gup del Tribunale di Castrovillari, Luca Fragolino, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di sei imputati coinvolti nell’inchiesta sul crollo di una campata del Viadotto Ortiano II, avvenuto il 3 maggio 2023 lungo la strada Longobucco-Mare, nel territorio di Longobucco.
La decisione ha riguardato Gian Franco Capiluppi, Emilio Michele Carravetta, Demetrio Carmine Festa, Mariano Mari, Alfonso Rocco Ruffolo e Luigi Zinno. Il giudice aveva disposto il non luogo a procedere per Capiluppi, Carravetta, Festa e Ruffolo per non aver commesso il fatto. Per Mari e Zinno, invece, la formula è stata diversa: secondo il gup, gli elementi acquisiti non consentivano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Ponte di Longobucco, genesi dell’indagine
Il procedimento nasce dal crollo di una campata del Viadotto Ortiano II, verificatosi durante un rilevante fenomeno meteorologico. Secondo la ricostruzione, la piena del corso d’acqua sottostante interessò le pile del ponte, provocando la rotazione di una di esse e il conseguente cedimento della campata.
Il giudice Fragolino ha chiarito però che quell’evento atmosferico non poteva essere classificato come eccezionale, sulla base dei dati pluviometrici disponibili. Il punto centrale della vicenda resta dunque la causa tecnica del crollo: lo scalzamento delle fondazioni, collegato all’assenza dei micropali e alla progressiva erosione prodotta dal flusso dell’acqua.
La sentenza ha ricostruito l’intero iter dell’opera. Il progetto definitivo prevedeva fondazioni indirette con 32 micropali sotto i plinti. In sede di gara, l’offerta dell’Ati So.Ge.Mi Ingegneria s.r.l.-Lista Appalti propose una variante con riduzione a 15 micropali. Successivamente, però, nel progetto esecutivo, i micropali furono eliminati del tutto.
È proprio questo passaggio a diventare decisivo nella valutazione del gup. Per il giudice, la modifica realmente rilevante ai fini del crollo non si colloca nella fase della gara, ma in quella successiva della progettazione esecutiva, quando si arrivò alla totale eliminazione dei micropali e alla diversa configurazione delle fondazioni.
Da qui il proscioglimento dei componenti della commissione di gara, Capiluppi, Carravetta e Festa. Secondo l’accusa, i tre avrebbero aggiudicato l’appalto integrato nonostante variazioni sostanziali rispetto al progetto definitivo, omettendo di considerare il rischio di scalzamento e il rischio idraulico. Per il gup, però, manca un nesso causale penalmente rilevante tra l’attività della commissione di gara e il crollo.
La sentenza ha sottolineato che la commissione aveva esaurito il proprio mandato prima della fase in cui fu redatto, approvato e attuato il progetto esecutivo. È in quel momento, scrive il giudice, che sarebbe emersa l’opzione progettuale volta al totale stravolgimento delle fondazioni. La scelta di aggiudicare la gara alla ditta poi esecutrice viene quindi letta come mera «occasione» e non come «causa» dell’evento.
Diversa, ma ugualmente favorevole agli imputati, la valutazione sulla commissione di collaudo. La Procura contestava a Mari, Ruffolo e Zinno di avere concluso positivamente il collaudo tecnico-amministrativo senza rilevare l’assenza dei micropali e senza richiedere chiarimenti sulle modifiche intervenute tra gara, progetto esecutivo e realizzazione dell’opera.
Per Ruffolo, il gup ha valorizzato un dato preliminare: la sua specifica professionalità di agronomo e il ruolo limitato affidatogli nella commissione. Secondo la sentenza, non poteva rispondere delle verifiche relative alla tenuta statica del viadotto e alla sicurezza delle fondazioni, perché quelle competenze erano estranee al suo incarico. Da qui il non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.
Per Mari e Zinno, invece, il ragionamento si è concentrato sul contenuto effettivo del loro patrimonio conoscitivo. Il giudice ha osservato che non risulta provato che i due collaudatori avessero a disposizione tutta la documentazione della fase di gara, né il carteggio da cui ricavare il passaggio dalla proposta con 15 micropali alla successiva eliminazione totale nel progetto esecutivo.
I collaudatori, secondo la sentenza, avevano conoscenza del progetto esecutivo approvato, che non prevedeva più i micropali. Non vi sarebbe però prova che sapessero che la previsione originaria dei pali fosse collegata a specifiche esigenze di sicurezza idrogeologica non adeguatamente presidiate nelle scelte successive.
La sentenza ha richiamato anche il ruolo svolto dalla commissione dopo l’evento alluvionale del settembre 2009, più rilevante di quello del maggio 2023. In quella fase, i collaudatori avevano effettuato verifiche e avevano segnalato la necessità di interventi di sistemazione idraulica dell’alveo e di soluzioni adeguate per garantire la sicurezza e l’integrità dell’opera.
Per il gup, dunque, gli atti d’indagine non sono risultati sufficienti per sostenere una ragionevole previsione di condanna nei confronti di Mari e Zinno. La loro posizione non è stata definita con la formula del fatto non commesso, ma con quella legata alla insufficienza del quadro probatorio ai fini del rinvio a giudizio. La Procura, per loro due, ha impugnato la sentenza.
Nel giudizio preliminare, gli imputati prosciolti erano difesi dagli avvocati Paolo Cristofaro, Michele Franzese, Angelo Mari e Nicola Carratelli.


